Reato di insolvenza fraudolenta e prova del preordinato proposito (Cass. pen. Sez. II n. 40483 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell’agente al momento dell’assunzione dell’obbligazione può essere desunta dal comportamento tenuto prima e dopo l’inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio serbato dall’agente sul proprio stato, quale forma di dissimulazione. Il preordinato proposito di non adempiere, presente sin dalla stipula del contratto, può essere accertato mediante argomenti induttivi seri e univoci ricavabili dal contesto dell’azione, purché non fondati sul solo inadempimento. Quanto alla condizione di procedibilità, il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato, non rilevando il mero sospetto, e la relativa decadenza va accertata secondo criteri rigorosi, restando a carico di chi la deduce la prova della tardività.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato integralmente la sentenza con cui il Tribunale di Sassari aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 641 cod. pen. La vicenda riguarda la somministrazione annuale di latte ovino crudo, oggetto di un contratto stipulato tra l’imputato e la persona offesa, nel contesto di un’azienda concessa in locazione.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione delle norme sulla tempestività della querela; insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; illegittima costituzione della parte civile per difetto di legittimazione del soggetto indicato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la natura reiterativa delle doglianze, già compiutamente disattese dal giudice di merito, e la loro sostanziale connotazione fattuale.

Sul primo motivo, la Corte ha confermato la tempestività della querela. Il termine decorre dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato e non dal mero sospetto, come affermato nel precedente Sez. VI n. 3719 del 2015. La decadenza ex art. 124 cod. pen. richiede criteri di accertamento rigorosi, non supposizioni prive di supporto probatorio: sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 12213 del 2017 e Sez. VI n. 24380 del 2015. La contraddizione motivazionale denunciata dalla difesa è stata esclusa, trattandosi di circostanza oggettiva diversa dalla condotta dissimulatoria oggetto di imputazione.

Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché volti a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, con nuova ponderazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la prova dell’insolvenza può desumersi dal comportamento anteriore e posteriore all’inadempimento, compreso il silenzio quale forma di dissimulazione (Sez. V n. 30718 del 2021; Sez. II n. 8893 del 2017; Sez. II n. 39887 del 2015). Il preordinato proposito di non adempiere può essere accertato su argomenti induttivi seri e univoci, non fondati sul solo inadempimento (Sez. II n. 28486 del 2025; Sez. VII ord. n. 4730 del 2024; Sez. II n. 6847 del 2015).

Il percorso argomentativo dei giudici di merito ha evidenziato, quale piattaforma indiziaria, lo stato di insolvenza in parte autoprovocato, il trasferimento dei capi residui a una nuova società formalmente riferibile a un familiare, la condotta dissimulatoria comprovata dal silenzio sull’illiquidità e, ex post, la denuncia di smarrimento degli animali e la costituzione di un fondo patrimoniale.

Infine, il quarto motivo è stato ritenuto tardivo. La costituzione di parte civile, ammessa in udienza senza contestazioni, preclude la successiva richiesta di esclusione: ai sensi degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., l’eccezione va proposta subito dopo il primo accertamento della regolare costituzione delle parti, non essendo riproponibile in sede di impugnazione (Sez. II n. 7455 del 2025; Sez. III n. 15768 del 2020; Sez. III n. 24677 del 2014). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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