Furto di energia elettrica e disponibilità esclusiva dell’immobile (Cass. pen. Sez. I n. 30324 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La consapevole fruizione illecita di energia elettrica integra il reato di furto aggravato anche qualora l’allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato da terzi. Rileva, a tal fine, la disponibilità esclusiva dell’immobile alimentato dal prelievo irregolare, che radica in capo al soggetto un interesse personale, diretto e concreto alla condotta illecita, a prescindere dalla stabile residenza nel bene. La bolletta di consumo, formatasi fuori dal procedimento, ha natura di documento acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen., senza necessità del contraddittorio di cui all’art. 189 cod. proc. pen. L’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sussiste quando la rete di distribuzione dell’ente erogatore è destinata a servire un numero indeterminato di utenze, rendendo il reato procedibile d’ufficio.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento, ha dichiarato la ricorrente responsabile del reato di furto di cui agli art. 624 e 625, secondo e settimo comma, cod. pen., applicando la pena di due anni di reclusione ed euro mille di multa. La vicenda riguarda la manomissione del contatore elettrico di un’unità abitativa distribuita su due livelli, la cui fornitura risultava formalmente intestata a una persona defunta.

Avverso la sentenza la condannata propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova; inosservanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in assenza di parametri temporali e quantitativi della sottrazione; erronea applicazione dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., con conseguente improcedibilità in mancanza di querela. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi sono manifestamente infondati perché generici e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di appello, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante escussione del tecnico redattore del verbale di accertamento, ha accertato che la ricorrente era l’unica persona ad avere l’esclusiva disponibilità dell’abitazione servita dal contatore manomesso, benché la fornitura fosse formalmente intestata a un soggetto defunto.

La medesima prova dichiarativa ha consentito di accertare che la verifica dei consumi era stata eseguita solo previo appuntamento concordato con la ricorrente, circostanza necessaria perché il misuratore era collocato immediatamente dietro la porta d’ingresso. La Corte valorizza in modo coerente tali dati probatori: la disponibilità delle chiavi, l’appuntamento personalmente concordato e la destinazione dell’allaccio abusivo a servire esclusivamente l’immobile a cui la ricorrente aveva accesso. Le censure difensive si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Priva di pregio è la doglianza sulla bolletta di euro 7.786,37, pari a 27.420 Kwh. Il documento, formatosi fuori dal procedimento, è acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. senza il contraddittorio dell’art. 189 cod. proc. pen., poiché reca i dati di misurazione dei consumi. La Corte ribadisce il principio secondo cui la consapevole fruizione illecita di energia elettrica integra il reato anche se l’allaccio è materialmente realizzato da terzi, richiamando Sez. V n. 24592 del 2021 e Sez. V n. 1353 del 1999.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il profilo è già stato vagliato dalla sentenza rescindente, che ha evidenziato come l’aggravante emerga dal capo di imputazione, ove si fa riferimento alla condotta in danno dell’ente erogatore mediante alterazione del misuratore collegato alla rete di distribuzione, destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica (Sez. V n. 14890 del 2024; Sez. V n. 35873 del 2024; Sez. V n. 37142 del 2024). Il principio di diritto della sentenza rescindente sulla procedibilità d’ufficio è stato correttamente applicato dalla sentenza rescissoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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