Ricorso del P.G. avverso proscioglimento (Cass. pen. Sez. II n. 40484 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., se pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Il vizio di motivazione della sentenza assolutoria è sindacabile nei limiti della contraddittorietà e della manifesta illogicità. Ai fini dell’appropriazione indebita, l’ingiusto profitto non deve necessariamente connotarsi in senso patrimoniale, potendo essere di diversa natura.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 22.11.2024, assolveva l’imputato, amministratore di una società conduttrice di un supermercato, dal delitto di appropriazione indebita continuata e aggravata perché il fatto non sussiste. All’imputato si contestava di essersi appropriato di beni della società di cui aveva il possesso, effettuando cessioni di merce senza corrispettivo e senza fatturazione, vendite sottocosto in nero e destinando articoli a proprio beneficio o a locali gestiti da familiari.
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia in ordine all’assenza di indicazioni temporali nella contestazione, sia in ordine alla ritenuta insufficienza delle prove a sostegno dell’accusa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale: per effetto della novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero può ricorrere avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., come affermato da Sez. II n. 17493 del 16.04.2025, Verdino.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale, pur dando atto che plurimi testi avevano riferito di sottofatturazioni, gratuite forniture, annullamenti di scontrini, vendite scontate non contabilizzate e reiterati prelievi di merce e contanti, ha incongruamente ritenuto che non fosse acquisita la prova del versamento della differenza di prezzo in favore dell’imputato, né del mancato pagamento dei beni destinati ad uso familiare.
Tale valutazione non è giuridicamente corretta. In relazione alle diffuse sottofatturazioni, anche ammesso che l’imputato non abbia intascato la differenza, sarebbe comunque ravvisabile l’interversio possessionis, dovendosi ipotizzare una cessione a titolo gratuito che il prevenuto non aveva il potere di compiere, essendo la merce di proprietà della società amministrata. Quanto al dolo, la Corte ribadisce che l’ingiusto profitto non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, potendo essere di diversa natura, secondo Sez. II n. 43896 del 12.09.2019, Marangoni e Sez. II n. 40119 del 22.10.2010.
Anche in ordine ai prelievi di merce senza pagamento la motivazione è palesemente illogica: non si comprende come, una volta asportati i beni senza transito in cassa, possa essere stato eseguito un pagamento postumo che avrebbe richiesto la disponibilità dei codici identificativi, né i documenti attestanti simili pagamenti risultano nella contabilità aziendale o nella disponibilità degli acquirenti.
La trama argomentativa presenta dunque diffuse lacune e aporie nella valutazione del compendio probatorio, che ne impongono l’annullamento con rinvio allo stesso Ufficio in diversa composizione per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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