Bancarotta per distrazione: la prova della previa disponibilità dei beni (Cass. pen. Sez. V n. 40487 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, in capo all’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa. Tale accertamento non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili di cui all’art. 2710 cod. civ., dovendo le risultanze contabili essere valutate nella loro intrinseca attendibilità ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili. L’onere di allegare la sorte dei beni non rinvenuti, posto a carico dell’amministratore, opera solo dopo che sia stata accertata la previa esistenza e disponibilità dei beni medesimi.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 7 febbraio 2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ascritto al capo C e riferito a beni mobili per un valore di circa 70.000 euro.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, l.f. e, con il secondo motivo, vizi di motivazione per carenza e contraddittorietà. In particolare, la difesa eccepiva che le condotte distrattive potessero risalire a un’epoca anteriore, quando la società era amministrata da altra persona, e che il valore dei beni non fosse stato accertato con certezza.

La Motivazione della Corte

La Sezione V accoglie il ricorso, ritenendolo fondato. Il nodo centrale è la carenza di motivazione sul profilo, già prospettato in appello, concernente la possibile anteriorità delle condotte qualificate come distrattive, ascritte esclusivamente al ricorrente senza concorso con la precedente amministratrice.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che l’accertamento della previa disponibilità dei beni non può basarsi sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili ex art. 2710 cod. civ., ma esige una valutazione intrinseca delle risultanze alla luce della documentazione e delle prove esperibili (Sez. V n. 55805 del 03.10.2018; Sez. V n. 15789 del 19.03.2019).

Nel caso concreto, il curatore aveva rappresentato che i beni avrebbero potuto essere stati distratti in epoca anteriore o non essere mai esistiti, non potendosi escludere l’esposizione in bilancio di attività fittizie. A fronte di tale dubbio, osserva la Corte, non può supplirsi invocando l’onere dell’amministratore di indicare la sorte dei beni non rinvenuti: tale principio opera solo dopo l’accertamento della previa esistenza e disponibilità dei beni in seno all’impresa. La regola della vicinanza della prova impone all’imprenditore di allegare elementi concreti a sostegno della tesi difensiva, ma tale onere non può surrogare la prova dell’esistenza del bene quando questa sia seriamente controversa.

Quanto all’ulteriore condotta distrattiva relativa ai beni oggetto di fatture di vendita, il ricorso è parimenti fondato. I giudici di merito non hanno approfondito la natura distrattiva delle operazioni, concentrandosi sul valore dei beni alienati, mentre rilevano altri indici, tra cui l’effettivo pagamento del prezzo. È stata qualificata come distrattiva la cessione fittizia ove il prezzo non risulti pagato o sia compensato con crediti inesistenti (Sez. V n. 13630 del 03.04.2024).

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.

Nota della Redazione

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