Morte dell’imputato prima del giudicato: ricorso inammissibile e caducazione delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. V n. 40485 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile nel processo penale. Ne deriva il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale. L’esistenza e la permanenza in vita dell’imputato costituiscono presupposto processuale della sentenza e del rapporto processuale, anche civilistico. Il ricorso proposto avverso la sentenza è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 483 cod. pen., ritenendo che il privato risponda di falsità ideologica solo quando l’atto formato sulle sue dichiarazioni sia normativamente volto a provarne la verità. Il fatto riguardava l’attestazione, in un atto pubblico di donazione, della piena proprietà di un terreno asseritamente acquistato per usucapione non accertata giudizialmente.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 483, 48 e 479 cod. pen. e all’art. 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per il mancato esercizio del potere di riqualificazione. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha comunicato la morte dell’imputato, allegando il certificato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare derivante dal decesso dell’imputato, sopraggiunto prima della definizione del giudizio di cassazione. Rileva che tale evento incide in via assorbente sull’ammissibilità dell’impugnazione, rendendo superfluo l’esame dei motivi.

Il principio applicato è che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, determina la cessazione sia del rapporto processuale penale sia del rapporto processuale civile nel processo penale. L’esistenza e la permanenza in vita dell’imputato fungono da presupposto processuale della sentenza e del rapporto processuale, anche civilistico.

Da ciò consegue il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche, senza necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 3 n. 47894 del 2017; Sez. 3 n. 5870 del 2011; Sez. 2 n. 11073 del 2009; Sez. 4 n. 44663 del 2005; Sez. 4 n. 49457 del 2003), secondo cui la morte dell’imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, comporta anche il venir meno delle statuizioni civili. Viene richiamata altresì Sez. 3 n. 18021 del 2024, che esclude l’interesse degli eredi dell’imputato a farle eliminare e l’interesse della parte civile a vederle riaffermate.

Su queste basi la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, senza esaminare il merito delle censure sulla qualificazione del fatto e sul potere di riqualificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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