Diffamazione a mezzo stampa: critica politica e limiti di verità e continenza (Cass. pen. Sez. V n. 40486 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica dispiega efficacia scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen. a condizione che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica (pertinenza), che l’esposizione avvenga con modalità tali da evitare gratuite aggressioni all’altrui reputazione (continenza) e che sussista una rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (verità). Nel diritto di critica, e ancor più in quella politica, il requisito della verità assume rilievo affievolito, perché la critica ha per sua natura carattere congetturale e valutativo. L’esimente non è tuttavia invocabile quando l’agente manipoli le informazioni o le rappresenti in modo incompleto, sì che, pur contenendo il risultato un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto. L’attribuzione di condotte illecite fondata su mere illazioni, prive di riscontro, integra un attacco personale alla sfera morale altrui, non scriminato.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2023 nei confronti di un soggetto politico, riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen. per avere reso, nel corso di un’intervista a una testata giornalistica on-line, dichiarazioni diffamatorie all’indirizzo di un magistrato con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica, titolare di una delicata inchiesta giudiziaria.
Le espressioni contestate descrivevano il magistrato come soggetto incompetente, le cui indagini erano sempre finite «nel nulla», che avrebbe dovuto «essere cacciato dalla magistratura e anche arrestato», e alludevano a un possibile accordo tra il magistrato e un esponente politico. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo due motivi: la mancata applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica e l’insussistenza della recidiva, con conseguente declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità — Sez. V n. 4530 del 2023, Sez. I n. 40930 del 2013, Sez. V n. 41767 del 2009 — secondo cui l’esercizio del diritto di critica, per dispiegare efficacia scriminante ex art. 51 cod. pen., postula i requisiti della pertinenza, della continenza e della verità.
La Corte riconosce che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento alla critica politica, un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca, perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale. Richiama sul punto Sez. V n. 25518 del 2017 e Sez. V n. 7715 del 2015.
Tale affievolimento non esime però dal rispetto di un nucleo di verità fattuale. L’esimente non può essere invocata ove l’agente manipoli le informazioni o le rappresenti in modo incompleto, sì che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento puntualmente determinato e riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. V n. 7798 del 2019). La condotta degenera così in un attacco personale finalizzato ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. V n. 31263 del 2020; Sez. V n. 9566 del 2021).
Nel caso concreto, la Corte esclude la sussistenza sia del requisito della verità, sia di quello della continenza. L’allusione all’esistenza di un rapporto tra un politico e il magistrato, caratterizzato da una convergenza di interessi politici, ha concretizzato un’illazione priva di alcun riscontro, idonea a rappresentare dinnanzi alla pubblica opinione l’immagine di un magistrato intento a strumentalizzare il proprio ruolo. L’attribuzione di condotte siffatte, fondata su generiche illazioni, si risolve in una critica non alle capacità professionali, ma alla persona. Irrilevante resta, ai fini della scriminante, la pertinenza del giudizio, connessa al rilievo pubblico dell’inchiesta.
Quanto alla recidiva, la Corte ritiene adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di esclusione, avuto riguardo alle numerose condanne per diffamazione riportate dal ricorrente. La mancata esclusione dell’aggravante comporta che il termine di prescrizione del delitto aggravato da circostanza ad effetto speciale è di dieci anni, non ancora decorso. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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