Inammissibile il ricorso generico su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 40687 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che riproponga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, censure di vizio motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito assolve all’obbligo di motivazione sulla dosimetria quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato e la capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. La pena media edittale non si calcola dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 20 giugno 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini con il rito abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, commesso in Riccione il 24 gennaio 2022.

Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo ha contestato il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, in quanto generico e mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito. Quest’ultima ha dato atto, con dettagliata motivazione, dell’assenza di elementi di segno positivo, della gravità del reato — desunta dal tasso alcolemico superiore al limite minimo previsto per la fattispecie incriminatrice e dalla condotta di guida a forte velocità — e dei plurimi precedenti a carico del ricorrente, in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché generico e reiterativo della doglianza già proposta in sede di impugnazione, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo motivazionale quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere.

Ha precisato che una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, richiamando Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 e Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197. Ha inoltre chiarito che la pena media edittale non va calcolata dimezzando il massimo edittale, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo ed aggiungendo il risultato al minimo, in conformità di Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288.

Nel caso concreto il Tribunale aveva determinato la pena muovendo, quale base, da mesi due di arresto e duemila euro di ammenda — importo inferiore alla media edittale — aumentata del doppio ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada e diminuita della metà per il rito. La Corte d’appello ha confermato tale statuizione rilevando la congruità della pena in relazione ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero la gravità del reato e la capacità a delinquere, assolvendo pienamente all’onere di motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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