Prova dichiarativa e rinnovazione dibattimentale in appello: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35608 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento in sede di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. L’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria è espressione di discrezionalità e si sottrae, per tale natura, allo scrutinio di legittimità, salvo che la decisione di mancata rinnovazione presenti una struttura argomentativa carente riguardo all’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta valutazione in punto di responsabilità. La prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui esito è destinato a essere vagliato per confronto con gli altri elementi acquisiti. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi gli altri.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.; la Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’11/09/2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità e ha negato le attenuanti generiche.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall’escussione testimoniale richiesta; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di ricettazione; il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in legittimità perché si controverte, in particolare, sui limiti del sindacato sulla rinnovazione istruttoria in appello e sulla nozione di prova decisiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il potere di rinnovazione, per la sua natura discrezionale, si sottrae allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello presenti una struttura argomentativa che evidenzi l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità.

La Corte aggiunge che, dalla natura dichiarativa della prova richiesta, discende l’inammissibilità del motivo. La prova decisiva, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato a essere vagliato per confronto con gli altri elementi acquisiti, al fine di prospettare un astratto quadro valutativo favorevole al ricorrente.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, che l’esame testimoniale richiesto dalla difesa era del tutto superfluo, attesa l’irrilevanza della titolarità formale dell’autovettura di provenienza illecita e la completezza dell’istruttoria compiuta.

Il secondo e il terzo motivo — violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità e sulle attenuanti — sono giudicati riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito e finalizzati a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ritiene sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare tutti quelli dedotti; la Corte territoriale ha congruamente indicato quali ragioni ostative la gravità della condotta e la non esiguità del profitto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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