Futili motivi e provocazione richiedono accertamento bifasico (Cass. pen. Sez. I n. 27975 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dei futili motivi di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. è configurabile solo se la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, così da atteggiarsi a mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Il relativo accertamento deve svolgersi con metodo bifasico: una prima verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e una successiva disamina del profilo soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato. Quando la ricostruzione del fatto non è completa, perché non è dato conoscere l’esatto succedersi degli accadimenti, la valutazione di pretestuosità della condotta non può essere affermata senza un inammissibile salto logico. Il riconoscimento dei futili motivi si pone in rapporto di ontologica incompatibilità con l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., sicché il difetto di motivazione sull’una impone il riesame anche dell’altra.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto, aveva confermato la penale responsabilità di due imputati per i reati di tentato omicidio aggravato e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, rideterminando la pena. Con la stessa pronuncia aveva confermato la responsabilità di un terzo imputato per il delitto di favoreggiamento.
La vicenda traeva origine da un episodio intimidatorio compiuto dalla persona offesa ai danni di un esercizio commerciale e di un’abitazione riconducibili a uno degli imputati. Quest’ultimo, insieme a un coimputato, si era posto alla ricerca dell’autore, ingaggiando un prolungato conflitto a fuoco lungo una strada provinciale. I due ricorrenti principali contestavano, tra l’altro, il riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi, l’esclusione dell’attenuante della provocazione, l’applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Il terzo imputato censurava la qualificazione giuridica del fatto, dopo aver rinunciato in appello al relativo motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema corte accoglie il primo motivo del ricorrente, incentrato sulla violazione dell’art. 61 n. 1 cod. pen. e sull’illogicità della motivazione. Richiamato l’orientamento consolidato sulla nozione di futile motivo, la Corte ricostruisce il metodo bifasico di accertamento, articolato nella verifica oggettiva della sproporzione e in quella soggettiva del moto interiore.
I giudici di legittimità rilevano che la Corte territoriale, pur richiamando espressamente tali principi, non ne ha fatto buon governo. La ricostruzione della vicenda, definita nei tratti essenziali, non presenta connotati di completezza: è sfuggita alle telecamere la registrazione della prima fase del contatto tra gli imputati e la persona offesa, quella svoltasi nei pressi della piazzola di sosta.
Tale lacuna assume valenza decisiva, poiché non consente di verificare l’atteggiamento di tutti i protagonisti in quel contesto e di ritenere, con il grado di certezza richiesto nel merito, che gli imputati si siano posti alla ricerca dell’obiettivo già con l’intento di eliminarlo. La persona offesa, quella mattina, era armata di due pistole e di una pistola mitraglietta e aveva verosimilmente esploso un colpo mentre era ancora nell’abitacolo del mezzo.
La Corte censura anche la lettura riduttiva della condotta della persona offesa, di cui si trascurano le concrete modalità attuative, la carica gravemente minatoria e la conseguente valenza intimidatrice, tale da ingenerare timore per l’incolumità. Ne consegue che il giudizio di pretestuosità e di mera occasione di sfogo criminale appare affetto da profili di astrattezza.
L’accoglimento del primo motivo travolge, quale precipitato logico necessario, il secondo: il diniego dell’attenuante della provocazione, fondato sull’incompatibilità logica con i futili motivi, deve essere riesaminato. L’annullamento, non essendo i motivi esclusivamente personali, riverbera i suoi effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche sulla posizione del coimputato. Restano invece infondate le censure su recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. Inammissibile, infine, il ricorso del terzo imputato, per la rinuncia al motivo d’appello proposto in questa sede.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 587 c.p.p. – Estensione dell'impugnazione