Truffa militare: il silenzio-inerzia non integra gli artifici e raggiri (Cass. pen. Sez. I n. 40705 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, la sola violazione dell’obbligo di buona fede o di un obbligo informativo civilistico non integra l’elemento oggettivo degli artifici e raggiri di cui all’art. 640 cod. pen., occorrendo un quid pluris che, sul piano oggettivo e soggettivo, colori di offensività la condotta inadempiente. Il silenzio-inerzia del contraente, anche quando consapevole dell’oblò contrattuale, rileva come mero inadempimento civilistico se difetta di elementi di fraudolenza in rapporto causale con l’ingiusto profitto. Esso diventa silenzio malizioso e integra il raggiro solo quando si inserisce in una più ampia condotta fraudolentemente preordinata a ingannare la controparte, non bastando l’approfittamento dell’errore o della negligenza altrui determinati autonomamente da quest’ultima.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’amministrazione militare, era chiamato a rispondere di truffa militare aggravata continuata per avere, nella qualità di comandante di una base logistica, omesso di effettuare le volture delle utenze dell’alloggio demaniale assegnatogli, di presentare al Comune la dichiarazione di occupazione e di far contabilizzare le letture dei contatori a defalco, così da trarre in inganno l’amministrazione sugli oneri accessori a suo carico.

Il Tribunale militare di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2024, lo aveva assolto per insussistenza degli addebiti, escludendo gli artifici e raggiri. La Corte militare di appello, previa rinnovazione dell’istruttoria, aveva ribaltato la pronuncia dichiarandolo colpevole, con condanna a pena sospesa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la portata della norma, introdotta dalla l. n. 103 del 2017 e rimodulata dal d.lgs. n. 150 del 2022, chiarendo che l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di riforma di sentenza assolutoria non impone un’esecuzione integrale e incondizionata, ma solo la nuova assunzione delle prove dichiarative che il pubblico ministero abbia specificamente censurato come erroneamente valutate e che risultino decisive.

Nel caso concreto la Corte militare aveva escusso i testi indicati dal pubblico ministero e quelli richiesti dalla difesa, senza discostarsi dai principi richiamati. La difesa, avendo chiesto la rinnovazione solo di alcuni testi, non poteva dolersi della mancata rinnovazione degli altri, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

I motivi secondo e terzo sono invece fondati e assorbenti. La Corte ricorda che la truffa è configurabile anche nella fase esecutiva del contratto e che il silenzio può integrare il raggiro quando, per contesto e circostanze, costituisca parte di una condotta fraudolentemente preordinata. Ribadisce però il principio per cui non ogni violazione di buona fede diventa reato: occorre un quid pluris di fraudolenza, poiché la mancata esecuzione del contratto non è mai di per sé penalmente rilevante.

Applicando tale criterio, la Corte osserva che la condotta accertata è qualificabile come silenzio-inerzia, civilisticamente rilevante ma non come silenzio malizioso. Il profitto è stato realizzato non a causa dell’inerzia o di altro raggiro, ma grazie al consapevole approfittamento, facilitato dal ruolo gerarchico, della caotica ripartizione di funzioni tra le strutture dell’amministrazione e dell’assenza di controlli. Non risulta provato che la prassi di non leggere i contatori sia iniziata su sua disposizione.

La sentenza è quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, per mancanza di prova del raggiro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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