Tentativo punibile e distinzione tra atti preparatori ed esecutivi (Cass. pen. Sez. II n. 1782 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del tentativo punibile l’art. 56 cod. pen. non richiede più la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi tipici, essendo sufficienti l’idoneità e l’univocità degli atti. L’idoneità si valuta ex ante con prognosi postuma; l’univocità si desume dalle caratteristiche oggettive degli atti, secondo regole di comune esperienza e in rapporto al contesto. Anche un atto preparatorio integra il tentativo se l’agente ha definitivamente approntato il piano e ha iniziato ad attuarlo, con significativa probabilità di conseguire l’obiettivo, salvo eventi imprevedibili. Il tentativo di rapina impropria è configurabile quando l’agente, dopo atti idonei diretti alla sottrazione, usi violenza o minaccia per procurarsi l’impunità, essendo sufficiente la sottrazione e non l’impossessamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27.02.2024, riconosceva l’equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva nonché le altre aggravanti, rideterminando le pene inflitte dal G.u.p. del Tribunale di Avellino. Confermava così l’affermazione di responsabilità di quattro imputati per concorso nei reati di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto di arma da guerra, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni con matricola abrasa, ricettazione di autovettura e detenzione di munizioni.
Gli imputati ricorrevano per cassazione. Il ricorso di uno di essi deduceva violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per asserita diversità tra il fatto contestato (rapina presso l’ufficio postale) e quello accertato (assalto a un furgone portavalori), oltre alla configurabilità di un reato impossibile. Gli altri ricorsi contestavano la qualificazione del fatto come tentata rapina, sostenendo che sarebbe ravvisabile al più un tentato furto in concorso con la resistenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta tutti i ricorsi, rilevandone l’inammissibilità per genericità o l’infondatezza nel merito. In via preliminare richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24591 del 2020, secondo cui i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili e non possono cumularsi sul medesimo segmento argomentativo. Ribadisce inoltre che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure d’appello senza critica puntuale alla sentenza impugnata.
Sul piano sostanziale la Corte affronta il tema centrale della distinzione tra atti preparatori ed esecutivi. Richiamando un orientamento “da lungo tempo largamente prevalente”, afferma che l’art. 56 cod. pen. ha abbandonato tale distinzione: per il tentativo punibile occorrono l’idoneità e l’univocità degli atti. Un atto preparatorio può integrare il tentativo se l’agente, avendo definitivamente approntato il piano, ha iniziato ad attuarlo con significativa probabilità di successo, salvo eventi imprevedibili (tra le altre, Sez. II n. 41649 del 2010, Sez. V n. 7341 del 2015).
Nel caso concreto la Corte valorizza le risultanze delle intercettazioni, obliterate dalle difese: gli imputati avevano effettuato sopralluoghi presso l’ufficio postale e, con volto travisato, armati e con materiale incendiario, attendevano l’arrivo del furgone. Non assume rilievo decisivo l’individuazione dell’obiettivo diretto o indiretto, essendo determinante la valutazione dei giudici di merito sulla configurabilità di un tentativo punibile.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte esclude la violazione dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., richiamando il principio secondo cui la violazione del rapporto tra accusa e sentenza è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale della fattispecie, con incertezza e pregiudizio per la difesa. Sul tentativo di rapina impropria richiama le Sezioni Unite n. 34952 del 2012: il delitto è configurabile anche quando la violenza sia usata dopo atti idonei diretti alla sottrazione, essendo sufficiente la sottrazione e non l’impossessamento. Correttamente è stato ravvisato il concorso con il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Infine la Corte esclude il reato impossibile, ribadendo che l’inesistenza dell’oggetto materiale rileva solo se assoluta e originaria, e non quando l’assenza sia temporanea e accidentale. Rigetta pertanto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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