Errori percettivi e motivi di appello nel ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. 5 n. 14941 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., qualora l’asserito errore percettivo del giudice di legittimità nella lettura dei motivi di appello sia dedotto con censure generiche e poco chiare ovvero mediante la citazione non pertinente dei motivi del ricorso originario per cassazione. L’errore di fatto, per essere rilevante, deve concernere la percezione degli atti del giudizio, come i motivi di appello, e non l’applicazione dei criteri di individuazione della violazione più grave nel reato continuato.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per taluni reati-fine, riconoscendo la continuazione con i reati già giudicati. Avverso tale sentenza, la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la pronuncia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando che gli aumenti di pena a titolo di continuazione erano stati calcolati in maniera indistinta.
L’imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione nell’affermare che la questione della determinazione della pena base non aveva costituito oggetto di censura nei motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, osservando come la prima deduzione del ricorrente fosse generica e poco chiara. La circostanza che la continuazione fosse stata concessa dal giudice di appello non implica, infatti, che fosse stata censurata la dosimetria della pena base individuata dal giudice di merito.
Parimenti generica è risultata la seconda deduzione, fondata sulla citazione del quinto motivo del ricorso originario per cassazione. La Corte ha rilevato l’incompatibilità logica della tesi: per dimostrare un errore percettivo nella lettura dei motivi di appello, il ricorrente avrebbe dovuto richiamare i motivi di appello, non già i motivi del ricorso per cassazione.
Nel merito, la Corte ha comunque precisato i criteri per la individuazione della violazione più grave nel reato continuato: quando l’unificazione è compiuta dal giudice della cognizione, la violazione più grave si determina con riferimento al più elevato massimo edittale e, a parità di tetto, al minimo edittale più alto; quando invece l’unificazione riguarda reati giudicati da giudici diversi, essa si determina sulla base della pena in concreto inflitta, in applicazione analogica dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.