Aggravante della minore età ostativa al differimento esecutivo anche se subvalente (Cass. pen. Sez. I n. 33638 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per i delitti richiamati dall’art. 4-bis Ord. pen., opera anche quando il giudice della cognizione abbia riconosciuto prevalente l’attenuante della minore gravità sull’aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona minorenne. Il giudizio di bilanciamento rileva soltanto quoad poenam e non incide sulla struttura tipica del reato aggravato, che conserva il proprio accentuato disvalore e la connessa presunzione di pericolosità. Non è pertanto ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale della disciplina, né sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, né sotto quello della finalità rieducativa della pena.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui il condannato chiedeva, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena di due anni e quattro mesi di reclusione, irrogata per il reato di violenza sessuale ai danni di una persona sedicenne, con riconoscimento della prevalenza dell’attenuante della minore gravità rispetto all’aggravante della minore età della vittima.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. e sollecitando la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. e con l’art. 3 CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal carattere formale del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. all’art. 4-bis Ord. pen., che recepisce le modifiche via via introdotte nell’ordinamento penitenziario. I condannati per reati sessuali devono essere sottoposti all’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, quale unica via per superare la presunzione di pericolosità collegata al titolo di reato.

Il Collegio richiama quindi la Corte cost. n. 68 del 2026, che ha dichiarato illegittimo, per disparità di trattamento, l’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di art. 609-quater cod. pen. con l’attenuante speciale della minore gravità. Da tale pronuncia non deriva, però, alcuna caducazione del regime previsto per la violenza sessuale aggravata dall’art. 609-ter cod. pen., che resta ostativo.

Nessuna incidenza assume il giudizio di comparazione: come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, esso rileva solo quoad poenam e non tocca gli elementi circostanziali tipizzanti. L’aggravante della minore età conserva quindi efficacia preclusiva anche se ritenuta subvalente, come conferma il tenore letterale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., che sottrae al regime dell’osservazione la sola ipotesi attenuata dell’art. 609-bis cod. pen., restando ferma la previsione dell’art. 609-ter cod. pen.

Quanto all’automatismo legislativo, la Corte esclude l’illegittimità costituzionale, riallacciandosi alle pronunce della Corte cost. n. 216 del 2019, n. 238 del 2021, n. 125 del 2016 e n. 3 del 2023: fuori dai casi di ingiustificata disparità tra fattispecie, compete al legislatore ricollegare alla presunzione di maggiore pericolosità di un titolo di reato un regime esecutivo più rigoroso. Tale presunzione, d’altro canto, non può ritenersi superata dal bilanciamento con le attenuanti, che adegua la pena al caso concreto ma non riguarda l’oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta.

Priva di pregio è, infine, la doglianza sulla diversa età della persona offesa: la distinzione tra vittima ultraquattordicenne, infraquattordicenne o infra-decenne incide solo sulla misura della pena, restando il maggior disvalore ricollegato alla commissione del fatto da parte di un adulto in danno di un minore. Il ricorso è quindi infondato e la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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