Revoca della sospensione condizionale per mancata demolizione: natura dichiarativa e impossibilità sopravvenuta (Cass. pen. Sez. III n. 4436 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa e impegna il giudice a un’attività puramente ricognitiva, non discrezionale né valutativa. Ne consegue che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo — cui sia subordinata la concessione del beneficio ai sensi dell’art. 163 cod. pen. — determina la revoca della sospensione condizionale, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità. Il giudice dell’esecuzione non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dall’inesistenza di cause che lo rendano impossibile, purché l’impossibilità sia stata specificamente dedotta in sede esecutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa alla condannata con sentenza del 28 novembre 2016, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2018. La pena era di quattro mesi di arresto e 18.000 euro di multa per violazioni al d.P.R. n. 380 del 2001, con beneficio subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., all’adempimento degli obblighi di demolizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, termine scaduto il 13 marzo 2019.
Avverso l’ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non avere il Tribunale considerato la sopravvenuta impossibilità ad adempiere, l’avvenuta demolizione e il lungo periodo pandemico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato indirizzo secondo cui il provvedimento di revoca ex art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa, sicché il giudice è chiamato a un’attività puramente ricognitiva (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, Cerroni; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica).
Da tale premessa discende il principio, ribadito dalla Sezione, per cui il mancato adempimento dell’obbligo di demolizione nel termine fissato comporta la revoca della sospensione, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis).
Il giudice dell’esecuzione, non disponendo di alcuna discrezionalità, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dall’inesistenza di cause impeditive. Ciò non gli impedisce di valutare l’assoluta impossibilità dedotta dal condannato in sede esecutiva (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana).
Nel caso concreto, il ricorso è giudicato inammissibile sotto duplice profilo. Anzitutto non specifica se le circostanze addotte fossero state portate a conoscenza del giudice dell’esecuzione, il quale non ha l’onere di verificarle d’ufficio se non specificamente dedotte. Inoltre non indica in che modo tali circostanze abbiano impedito la demolizione, soprattutto considerando l’amplissimo lasso temporale tra la scadenza del termine, il 13 marzo 2019, e l’accertamento dell’inadempimento, compiuto l’11 settembre 2023.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione