Riqualificazione in aggravamento e sanzioni accessorie per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 15441 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione del fatto di guida in stato di ebbrezza nella più grave ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, già oggetto di originaria contestazione, non integra una reformatio in peius quando non incide sulla pena principale ma comporta esclusivamente l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste ex lege. Non ricorrono i presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. quando la decisione si fonda su una diversa qualificazione giuridica di un fatto storico rimasto invariato, senza ribaltamento del giudizio sull’attendibilità delle prove dichiarative. La verifica del superamento della soglia di 1,5 g/l può fondarsi sull’accertamento etilometrico, non assumendo carattere decisivo il decorso temporale tra il sinistro e l’esecuzione della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, ha riqualificato il fatto ascritto all’imputato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, come originariamente contestato, disponendo la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. Il primo giudice aveva invece ritenuto sussistente la sola ipotesi di cui alla lettera b), confermando la condanna per guida in stato di ebbrezza, accertata con valori pari a 1,65 g/l e 1,55 g/l, a seguito di un incidente verificatosi la sera del 4.12.2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione del principio del contraddittorio per la mancata rinnovazione della prova dichiarativa, l’erronea applicazione dell’art. 186 citato e il travisamento del fatto, nonché la mancanza di motivazione rafforzata in relazione alla riqualificazione in senso peggiorativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, escludendo in primo luogo ogni profilo di reformatio in peius. La riqualificazione del fatto nell’ipotesi più grave ha comportato la sola applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, senza incidere sulla pena principale, sicché si è trattato della doverosa applicazione delle conseguenze legali della diversa qualificazione giuridica del fatto.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la Corte ha precisato che la decisione impugnata non si fonda su una diversa valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative assunte in primo grado, né su un ribaltamento del giudizio, ma su una diversa qualificazione di un fatto storico rimasto invariato. Non ricorrono pertanto i presupposti applicativi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., né era necessaria una motivazione rafforzata, non essendo stata pronunciata alcuna riforma in peius sul piano della responsabilità penale.
La Corte ha infine ritenuto congrua la motivazione in ordine alla riconducibilità della condotta alla lettera c) dell’art. 186 cod. strada, valorizzando gli esiti dell’accertamento etilometrico e considerando non decisivi il decorso temporale tra il sinistro e l’esecuzione della prova, né le condizioni atmosferiche dedotte dalla difesa. Le ulteriori censure, relative agli indici sintomatici dello stato di ebbrezza e alla deposizione testimoniale, sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità, risultando la motivazione logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.