Procura speciale per rito abbreviato e superfluità della traduzione dell’imputato detenuto (Cass. pen. Sez. II n. 40734 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo sistema del processo in assenza delineato dalla Riforma Cartabia, l’imputato che richiede per iscritto, nelle forme di legge, di accedere a un procedimento speciale ovvero che sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per tale richiesta deve considerarsi presente ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. La richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal procuratore speciale integra una fictio iuris di presenza, offrendo garanzia assoluta della conoscenza dell’azione penale, dell’imputazione e dello svolgimento del processo. Ne consegue che la partecipazione del rappresentante equivale alla presenza fisica in aula e viene meno il presupposto logico e giuridico dell’obbligo di traduzione dell’imputato detenuto. La scelta di partecipare per il tramite di un alter ego appositamente nominato costituisce consapevole e informata rinuncia alla presenza personale, compatibile con l’art. 6 CEDU.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 110-648 e 110-707 cod. pen., concedeva al ricorrente le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena, confermando nel resto.

L’imputato, detenuto per altra causa, ricorre per cassazione a mezzo del difensore deducendo un unico motivo: la mancata traduzione in udienza, nonostante lo stato di detenzione fosse noto al Tribunale. Il ricorso viene trattato con procedura scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 420, comma 2-ter, secondo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, che considera presente l’imputato il quale richieda per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale, ovvero sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per tale richiesta. La medesima disciplina è richiamata dall’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen. per l’udienza di comparizione predibattimentale.

Il principio operativo del nuovo paradigma, conforme agli approdi della giurisprudenza e alle indicazioni convenzionali ed eurounitarie, impone che il processo proceda in mancanza della presenza fisica dell’imputato solo quando vi sia certezza dell’effettiva conoscenza del giudizio e la mancata partecipazione sia frutto di scelta volontaria. Tale valutazione è affidata al giudice dell’udienza preliminare o predibattimentale e non va rinnovata nelle fasi successive, mere prosecuzioni della medesima sequenza.

Dai verbali emerge che l’imputato, per il tramite del difensore munito di procura speciale, aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato. Il primo giudice ha quindi fatto buon governo della disciplina: pur essendo nota la detenzione, non vi era luogo a disporre la traduzione, dovendosi ritenere l’imputato presente in ragione della scelta del rito, secondo la fictio iuris normativa.

La Corte richiama Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023 e le conformi Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024 e Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024: la richiesta di rito abbreviato mediante procuratore speciale costituisce caso di presenza ex lege. La procura speciale, distinta dalla nomina difensiva, abilita il rappresentante ad agire come se fosse l’imputato, non potendo il patrocinatore disporre dei diritti personali di questi (Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019).

Viene così meno il presupposto dell’obbligo di traduzione. La Corte costituzionale n. 45 del 1991 riconosce l’interesse del detenuto a presenziare, ma la scelta di partecipare per il tramite di un alter ego è ragionevole declinazione dell’esercizio dei diritti processuali, coerente con l’art. 6 CEDU e con il Patto internazionale sui diritti civili e politici. La rinuncia alla presenza personale può essere tacita, purché consapevole e informata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e a sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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