Corruzione e incarichi professionali leciti: serve la prova del nesso sinallagmatico (Cass. pen. Sez. VI n. 40724 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione, propria o impropria, è indispensabile l’accertamento del rapporto sinallagmatico tra l’esercizio della funzione pubblica e l’utilità ricevuta o promessa dal privato. Il conferimento di un incarico professionale lecito a un pubblico ufficiale, con remunerazioni aventi autonoma causa negoziale, non integra di per sé la controprestazione dell’accordo corruttivo. La posizione di conflitto di interessi e la violazione dell’obbligo di astensione possono fondare un sospetto, ma non costituiscono indizio univoco del mercimonio della funzione: occorrono elementi di riscontro che dimostrino che il rapporto professionale fu concepito ab origine per condizionare l’esercizio dei poteri pubblici. Dopo l’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, la convergenza di interessi privati e la strumentalizzazione occasionale del potere pubblico fuoriescono dallo schema corruttivo, non potendosi colmare i vuoti di tutela penale mediante assimilazioni analogiche.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva riqualificato quale corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. l’originaria ipotesi di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) contestata a un professionista, applicandogli le misure interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di esercitare la professione per un anno, in sostituzione degli arresti domiciliari disposti dal G.i.p.
Secondo l’accusa, il pubblico ufficiale, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, avrebbe messo a disposizione la propria funzione in favore delle società riconducibili al ricorrente, ricevendo in cambio remunerazioni professionali. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per carenza di motivazione sulla prova dell’accordo corruttivo e sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dal carattere indispensabile dello scambio sinallagmatico tra utilità e funzione pubblica, evocando le proprie precedenti decisioni (Sez. VI n. 8246 del 2025; Sez. VI n. 39008 del 2016). Il nesso non sussiste quando la dazione ha una propria autonoma ragione e i vantaggi per il privato siano solo occasionati dall’esercizio del potere, non oggetto di accordo.
Il rigore probatorio è massimo quando l’utilità coincide con la remunerazione di un incarico regolarmente assunto ed effettivamente svolto. Il conflitto di interessi e la violazione dell’obbligo di astensione hanno valore di sospetto, ma non di indizio, per la loro non univocità: la scelta favorevole al privato può comunque essere stata compiuta a tutela dell’interesse generale.
La Corte richiama il percorso di progressivo depotenziamento dell’abuso di ufficio, culminato nell’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. a opera della legge n. 114/2024, e la pronuncia della Corte cost. n. 95 del 2025, secondo cui le difficoltà di accertamento delle figure corruttive non inficiano la legittimità della scelta abrogativa. Ne deriva il divieto di assimilare la corruzione all’abuso, un tempo previsto dall’art. 324 cod. pen., abrogato dalla legge n. 86/1990.
Nel caso concreto le chat e i messaggi valorizzati nell’ordinanza attestano una convergenza di interessi e una gestione di affari viziata dal conflitto, ma non il mercimonio. Le procedure di partenariato pubblico-privato erano in fase prodromica di valutazione di convenienza e fattibilità ex art. 175 d.lgs. n. 36/2023, senza violazioni delle regole di selezione del partner (artt. 182 e ss. d.lgs. n. 36/2023). Anche il patrocinio comunale gratuito non assume valenza criminale.
La ricostruzione è congetturale perché i contratti di collaborazione riguardano progetti diversi da quelli agevolati in Commissione, il regolamento all’epoca non prevedeva l’astensione per conflitto indiretto (introdotta solo dal 29 maggio 2023) e il voto del solo presidente non assicurava alcun vantaggio in un consesso di undici componenti che delibera a maggioranza. Quanto ai progetti di via Palizzi e via Pisani, le annotazioni rinvenute nel computer prive di riscontri non sono univoche, una volta escluso il carattere fittizio della fattura considerata dal G.i.p.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara assorbiti i motivi sulle esigenze cautelari e annulla senza rinvio l’ordinanza, disponendo la cessazione delle misure interdittive.
Nota della Redazione
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