Inammissibile il ricorso che non illustra la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. II n. 40733 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo con cui si deduce l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione di quell’elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, occorrendo valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento. È inammissibile il motivo che introduce per la prima volta in cassazione una contestazione sulla portata e sull’utilizzabilità della testimonianza dell’agente operante, mai proposta nel giudizio di appello. Sono parimenti inammissibili, perché non consentiti, i motivi totalmente reiterativi delle doglianze di appello, che propongano una lettura alternativa del merito senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 marzo 2025, conferma la decisione del Tribunale di Roma del 1 luglio 2024, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia per i reati contestati (artt. 56, 633, 639-bis, 61 n. 2 e 635 cod. pen.).

Avverso tale sentenza la difesa propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. per l’utilizzo delle dichiarazioni della ricorrente rese de relato dagli agenti operanti; vizio della motivazione sull’elemento soggettivo e sull’attendibilità di un coimputato; motivazione omessa o apparente sulla recidiva ex art. 99 cod. pen. Il Procuratore generale conclude per la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti. Il primo motivo è generico: la ricorrente introduce per la prima volta in cassazione la contestazione sulla portata e sull’utilizzabilità della testimonianza resa dall’agente operante al momento del controllo, asseritamente integrante una prova de relato, senza avere mai prospettato il tema dinanzi al giudice di appello.

La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui, quando con il ricorso si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della prova di resistenza (richiamate Sez. 3 n. 39603 del 2024, Sez. 2 n. 30271 del 2017, Sez. 2 n. 7986 del 2016 e Sez. 6 n. 18764 del 2014). Gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento: ciò emerge, secondo la Corte, dalla complessiva considerazione argomentativa della sentenza di appello.

Il secondo motivo non è consentito, perché totalmente reiterativo del motivo di appello sull’accertamento della responsabilità, in assenza di reale confronto con la motivazione. I giudici di merito hanno formulato una doppia affermazione conforme, con motivazione congrua, sulla piena prova delle condotte imputate; la difesa si è limitata a una considerazione parcellizzata dell’istruttoria, per introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità (citate Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019).

Il terzo motivo è anch’esso non consentito, perché totalmente reiterativo del motivo di appello in tema di recidiva, senza confronto con la motivazione che ha ricostruito l’accresciuta pericolosità tenendo conto dei plurimi precedenti penali. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 35738 del 2010 e, in senso conforme, le Sezioni Unite n. 42414 del 2021 e n. 30046 del 2022. La memoria conclusiva non aggiunge elementi risolutivi.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *