Ricorso straordinario, errore di fatto e confine con l’errore di giudizio (Cass. pen. Sez. II n. 40749 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni del giudizio di legittimità, tale da incidere sul processo formativo della volontà e da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma, se del caso, un errore di giudizio. Integra invece errore di fatto rilevante l’omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, quando sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso. Quest’ultimo era diretto contro la pronuncia della corte di appello che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente deduce un errore di fatto della Corte di cassazione nella valutazione del quarto motivo del ricorso ordinario. La sentenza impugnata aveva ritenuto congrui gli aumenti di pena a titolo di continuazione richiamando una “grave ipotesi” di detenzione di un chilogrammo di cocaina pura. Secondo il ricorrente, dagli atti sarebbe invece emerso che la sostanza era tagliata e di pessima qualità. La questione arriva così davanti alla Corte per verificare se la svista allegata integri l’errore di fatto rilevante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore di fatto nel giudizio di legittimità. Per pacifica esegesi, che il collegio ribadisce, esso consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, idoneo a incidere sul processo formativo della volontà e a condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
La Corte precisa il confine con l’errore di giudizio. Quando la causa dell’errore non è riconducibile esclusivamente a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione conserva contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 37505 del 2011 e n. 18651 del 2015, oltre a una serie di pronunce di sezione, tra cui Sez. 6, ord. n. 28424 del 2022 e Sez. 5, n. 46806 del 2021. Specularmente, integra errore di fatto l’omesso esame di motivi non manifestamente infondati e potenzialmente rilevanti, secondo Sez. 2, n. 28513 del 2019.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che le censure sulla purezza dello stupefacente non chiariscono compiutamente l’identità della sostanza contestata e di quella asseritamente tagliata, con rinvio cursorio alla sentenza di primo grado. Le doglianze restano così inottemperanti all’obbligo di specificità e agli oneri di compiuta allegazione. La difesa, inoltre, evita di misurarsi con il più ampio contesto giustificativo, che muove dagli scenari associativi della contestazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e valorizza l’elemento ponderale complessivo, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 47127 del 2021.
La Corte sottolinea infine che è onere del ricorrente dimostrare la decisività della doglianza non esaminata e la riconducibilità dell’omesso esame a un sicuro errore di percezione, secondo Sez. 2, n. 53657 del 2016. Nel caso di specie non emerge alcuna svista percettiva, ma al più una valutazione distonica rispetto alle aspettative della parte. I profili di censura postulano una rivalutazione del merito e risultano, comunque, generici. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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