Associazione per traffico di stupefacenti e fittizia intestazione di beni (Cass. pen. Sez. IV n. 22732 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fittizia intestazione di contratti di locazione e di beni mobili registrati, funzionale all’operatività di un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, integra il contributo stabile e consapevole alla associazione per delinquere di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, e non la fattispecie di interposizione fittizia di cui all’art. 512-bis cod. pen., che esige il dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale in capo all’interponente e la consapevolezza di tale fine in capo all’intestatario. La riqualificazione giuridica richiesta per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile se non connessa ai motivi originari e priva di allegazione degli elementi costitutivi della diversa fattispecie. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di esaminare gli elementi favorevoli dedotti, se il trattamento sanzionatorio complessivo risulta congruo.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Le erano state contestate la fittizia intestazione di contratti di locazione relativi a immobili e la proprietà di un veicolo, utilizzati dagli altri associati, nonché la partecipazione ad alcune riunioni del sodalizio.
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna, ritenendo la condotta funzionalmente inquadrata nel sodalizio. Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione apparente sulla responsabilità, omessa riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen. e motivazione carente sul diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è estrinsecamente aspecifico il motivo che si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio o nella generica contestazione della motivazione, senza confutare analiticamente le rationes decidendi. La ricorrente si era limitata a riprodurre le contestazioni già poste a base dell’appello, senza un effettivo raffronto con le argomentazioni della Corte territoriale.
Il giudice di appello aveva invece valorizzato molteplici elementi: la fittizia intestazione di immobili mai occupati e di un veicolo, posti dal sodalizio come strumentali all’attività criminosa; il costante contatto con il capo dell’associazione; la partecipazione ad almeno due incontri; il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergeva la piena consapevolezza dei traffici. Le doglianze su circostanze asseritamente trascurate erano state formulate con modalità generiche e restavano perciò viziate da inammissibilità originaria.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il motivo nuovo — la riqualificazione sotto la specie dell’art. 512-bis cod. pen. — rispettasse il vincolo di connessione richiesto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. rispetto ai motivi originari. Nel merito, ha ricordato che l’elemento soggettivo della fattispecie è il dolo specifico di eludere le disposizioni di prevenzione patrimoniale o di agevolare i reati di riciclaggio, dolo che caratterizza la condotta dell’interponente; in capo all’intestatario è sufficiente la consapevolezza del dolo altrui. La difesa non aveva allegato alcun elemento idoneo a dimostrare la riconducibilità dell’interposizione a soggetto sottoponibile a misure di prevenzione né il relativo dolo specifico.
Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone di considerare gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, con riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso. La Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto, pur a fronte di un contributo causale non apicale. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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