Termine a difesa: richiesta di rinvio del sostituto sana l’omessa concessione (Cass. pen. Sez. II n. 36429 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione del termine a difesa richiesto ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen. non integra violazione del diritto di difesa, e la relativa doglianza è manifestamente infondata, quando dall’esame degli atti risulti che all’udienza il sostituto processuale del difensore di fiducia non abbia insistito sull’istanza scritta depositata il giorno precedente, ma abbia invece chiesto un rinvio per la discussione, esercitando così in modo pieno le proprie facoltà secondo la strategia difensiva ritenuta più opportuna. In tal caso la scelta processuale del difensore prevale sulla richiesta scritta non coltivata, e la nullità di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. non è configurabile.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 7 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione emessa il 15 dicembre 2023 dal Tribunale di Treviso, riduceva la pena inflitta all’imputato in relazione al contestato reato di truffa. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.

Il ricorrente deduceva l’inosservanza dell’art. 108 cod. proc. pen. per la mancata concessione del termine a difesa: dopo il rinvio dell’udienza al 29 settembre 2023 disposto ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., il giorno precedente l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia che aveva depositato via PEC istanza di termine a difesa, rappresentando l’impossibilità di prendere contezza degli atti. All’udienza il Tribunale aveva rigettato l’istanza e dichiarato aperto il dibattimento, impedendo al difensore di avanzare istanza di giudizio abbreviato. Da qui la censura di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La doglianza ha natura processuale e ciò consente alla Corte l’accesso diretto agli atti, dai quali emerge una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dal ricorrente.

Dalla consultazione dei verbali risulta che all’udienza del 29 settembre 2023 era comparso il sostituto processuale del difensore di fiducia dell’imputato. Questi non ha insistito sulla richiesta scritta depositata il giorno precedente, ma ha chiesto un rinvio per la discussione, richiesta accolta dal Giudice con differimento all’udienza del 15 dicembre 2023.

A quest’ultima udienza è comparso ancora il medesimo sostituto processuale, nella stessa qualità. Il collegio ne deduce che il difensore ha esercitato in maniera piena le proprie facoltà processuali, secondo la strategia difensiva ritenuta più opportuna e rispondente alle esigenze del proprio assistito.

Su questa base il ricorso è destituito di fondamento in punto di fatto: la mancata concessione del termine a difesa non è configurabile come violazione, poiché la stessa difesa non ha coltivato l’istanza, optando per una diversa condotta processuale. La censura relativa al vizio di motivazione della sentenza territoriale resta assorbita.

Conseguentemente la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, richiamando le statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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