Offensività e capacità drogante della sostanza ceduta (Cass. pen. Sez. VII n. 35105 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, la verifica della rilevanza penale della condotta di cessione impone di accertare, nel rispetto del principio di offensività, che la sostanza abbia in concreto una reale efficacia drogante, ossia un’effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. Non assume rilievo decisivo il superamento della dose media giornaliera né la sola percentuale di principio attivo: ciò che conta è l’idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante per la singola assunzione. Il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è pertanto configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, in primo grado, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma, ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione ed ottocento euro di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, per difetto di prova sulla capacità drogante della sostanza stupefacente oggetto di contestazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio secondo cui, nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza ceduta abbia una reale efficacia drogante, cioè un’effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi.
Il Collegio richiama sul punto l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 30475 del 30.05.2019, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non rileva il superamento della dose media giornaliera, bensì la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione. Nella stessa direzione sono citate Sez. U. n. 47472 del 29.11.2007 e, con riferimento alla coltivazione domestica, Sez. U. n. 28605 del 24.04.2008.
Da tali premesse la Corte trae la conseguenza che, nell’ambito delle condotte di cessione, ciò che occorre verificare non è solo la percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza, ma l’idoneità della medesima a produrre in concreto un effetto drogante, come affermato da Sez. IV n. 4324 del 27.10.2015. Il reato è dunque configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore, secondo Sez. III n. 47670 del 09.10.2014.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha posto in evidenza come, a seguito di perizia disposta in appello, sia stata accertata la capacità psicotropa della sostanza in sequestro, sia pure di non particolare rilievo. Il motivo di ricorso risulta pertanto manifestamente infondato.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.