Esclusa l’aggravante in appello, la competenza esecutiva spetta alla Corte d’appello (Cass. pen. Sez. I n. 33876 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza del giudice dell’esecuzione, l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce la competenza al giudice di secondo grado quando la sentenza di appello abbia riformato la prima decisione su componenti del giudizio diverse dalla mera determinazione della pena. L’esclusione di una circostanza aggravante contestata integra una riforma sostanziale, espressione di un diverso apprezzamento di elementi fattuali, e radica la competenza della Corte di appello in funzione di giudice dell’esecuzione. La diversa determinazione della pena nell’ambito della forbice edittale non produce, invece, il medesimo effetto attributivo.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati di furto aggravato, oggetto di distinte sentenze emesse dal Tribunale di Brescia. La seconda era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Brescia.
Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza e rideterminava la pena complessiva. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e sostenendo che la competenza spettasse alla Corte di appello, essendo stato l’ultimo provvedimento irrevocabile emesso da quel giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato e individua il fondamento normativo nell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al giudice di primo grado quando il provvedimento sia stato confermato o riformato solo in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e altrimenti al giudice di appello. Il comma 4 prevede che, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il Collegio ricostruisce l’orientamento di legittimità: la competenza va attribuita alla Corte di appello nelle ipotesi di variazione di fattori circostanziali determinativi di aumento o riduzione della pena, quali il riconoscimento di attenuanti, l’eliminazione di aggravanti o la modifica del giudizio di comparazione, poiché simili modifiche esprimono un diverso apprezzamento di elementi fattuali. Viene richiamata Sez. I n. 18874 del 15.6.2020, Rv. 279189. La diversa determinazione della pena nell’ambito della forbice edittale non è ritenuta variazione idonea a radicare la competenza del giudice di secondo grado.
Nel caso concreto, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data di presentazione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è la sentenza della Corte di appello di Brescia, irrevocabile in data 30 gennaio 2026. Con quella decisione la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
L’esclusione di una delle circostanze aggravanti contestate ha comportato, secondo la Corte, una riforma sostanziale della prima decisione. Da qui la competenza della Corte di appello di Brescia a decidere sull’istanza.
La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.
Nota della Redazione
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