Querela della persona offesa e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 224 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persona offesa titolare del diritto di querela, a norma dell’art. 120 cod. pen., va individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito. È pertanto legittimato a proporre querela l’effettivo acquirente di un bene, ancorché il cespite risulti intestato a un terzo. In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di riscontro della rispondenza della decisione alle acquisizioni processuali, né di raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Il Fatto
I ricorrenti erano stati condannati, in grado di appello, per il concorso nel reato di truffa loro ascritto. La vicenda riguardava la consegna di un veicolo con caratteristiche differenti da quelle pubblicizzate nella proposta di vendita. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale ha contestato, in primo luogo, il difetto di legittimazione a proporre querela in capo al soggetto che aveva sporto l’atto, sul presupposto che l’autovettura fosse intestata a un terzo, e, in secondo luogo, l’affermazione di responsabilità per il concorso nel delitto.
La questione è giunta davanti alla Corte di legittimità perché i ricorrenti hanno riproposto censure già prospettate con l’atto di appello e disattese dal giudice di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale. Quanto al difetto di legittimazione a sporgere querela, la risposta del giudice di appello è stata giudicata puntuale in fatto e corretta in diritto: indipendentemente dall’intestazione del veicolo a un terzo, la vettura era stata acquistata proprio dal querelante, sul quale era altresì caduta la condotta decettiva ascritta ai ricorrenti.
Il Collegio ha richiamato il principio affermato da Sez. 2 n. 55945 del 20/07/2018, secondo cui la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela, a norma dell’art. 120 cod. pen., è il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito. Ne deriva la legittimazione a proporre querela dell’effettivo acquirente di un bene, sebbene risulti un diverso intestatario.
Sul secondo profilo, la Corte ha osservato che, a fronte del dato fattuale dell’artificio e raggiro — rappresentato dalla consegna di un mezzo con caratteristiche differenti da quelle pubblicizzate — e integrante gli estremi del reato di cui all’art. 640 cod. pen., la difesa ha articolato censure tese a proporre una differente lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, nonché una ricostruzione dei fatti basata su criteri di valutazione differenti rispetto a quelli dei giudici di merito.
La Corte ha ricordato come i giudici di merito avessero già congruamente spiegato che la tesi alternativa prospettata dalla difesa è sfornita di qualsiasi elemento di concreto riscontro. Ha inoltre ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, richiamando Sez. U n. 47289 del 24/09/2003 e Sez. U n. 12 del 31/05/2000.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.