Bilanciamento unitario delle circostanze comuni e a effetto speciale (Cass. pen. Sez. I n. 33903 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che quelle a effetto speciale. La disciplina differenziata prevista per le circostanze a effetto speciale riguarda, infatti, soltanto l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso tra circostanze attenuanti e aggravanti. Ne deriva che è illegittima la determinazione della pena che, dopo aver sottoposto a bilanciamento le attenuanti generiche con le aggravanti contestate, applichi all’imputato la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., in quanto tale riduzione presuppone un distinto e separato giudizio di comparazione che la legge non consente.

Il Fatto

Con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, all’esito di rito abbreviato, l’imputato veniva giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 1 (maltrattamenti in famiglia) e 2 (tentato omicidio aggravato), unificati sotto il vincolo della continuazione, ed era condannato alla pena di sei anni di reclusione. La pena applicata conseguiva al riconoscimento delle attenuanti generiche, sottoposte a giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, e alla successiva applicazione della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., degli aumenti per la continuazione e della riduzione per il rito abbreviato. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea quantificazione della pena.

Secondo la parte ricorrente, il giudice di primo grado aveva violato la giurisprudenza di legittimità consolidata, che impone un giudizio di bilanciamento unitario di tutte le circostanze ritenute in concreto, senza distinguere tra circostanze comuni e a effetto speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ravvisando la violazione di legge dedotta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Collegio osserva che il giudice di primo grado ha formulato un giudizio dosimetrico non conforme al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente.

La sequenza procedimentale censurata è ricostruita dalla Corte: riconoscimento delle attenuanti generiche, loro bilanciamento con le aggravanti contestate, applicazione della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., aumenti per la continuazione e riduzione per il rito abbreviato. Tale sequenza risulta in contrasto con il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini.

Secondo tale orientamento, in tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nella comparazione, siano esse comuni o a effetto speciale. La disciplina differenziata dettata per queste ultime concerne esclusivamente l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti.

La Corte evidenzia che si tratta di un’opzione ermeneutica consolidata e risalente nel tempo, alla quale occorre dare continuità, riconducibile a Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, che ha affermato il medesimo principio. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento circostanziale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, individuata ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che dovrà uniformarsi ai principi richiamati.

Nota della Redazione

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