Affidamento in prova: giudizio prognostico e revisione critica del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 33902 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto. È tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, dovendo accertarsi non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Il percorso di revisione critica deve però risultare completo: l’ammissione solo parziale delle proprie responsabilità, non accompagnata da una piena rivisitazione valoriale, giustifica il rigetto dell’istanza.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato in relazione a una pena detentiva di due anni, sei mesi e sei giorni di reclusione, posta in esecuzione in conseguenza di un provvedimento di cumulo per reati in materia di stupefacenti.

A sostegno del rigetto il Tribunale richiamava il complesso vissuto criminale del condannato, che imponeva di ritenere non del tutto scemata la sua pericolosità sociale, correlata a un percorso rieducativo incompleto e all’assenza di un’effettiva rivisitazione dei pregressi comportamenti criminosi, come attestato dalla relazione U.E.P.E. acquisita agli atti. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte rileva che l’atto di impugnazione, integrato dai motivi nuovi, non individua singoli profili del provvedimento da censurare, ma tende a provocare una rivalutazione complessiva dei presupposti per la concessione del beneficio, già vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali.

Il Tribunale aveva valutato correttamente gli elementi informativi disponibili, elaborando un percorso argomentativo congruo e formulando un giudizio prognostico adeguato alla personalità e alla carriera criminale del condannato. Gli elementi negativi di giudizio erano stati correlati al percorso rieducativo intrapreso dopo le condanne, ritenuto incompleto rispetto al disvalore dei titoli di reato posti in esecuzione.

Priva di rilievo appare l’ammissione delle responsabilità penali da parte del ricorrente, poiché, come evidenziato dall’U.E.P.E., tale comportamento era connotato da parzialità e non consentiva di ritenere concluso il processo di rivisitazione valoriale. Le conclusioni del Tribunale risultano corroborate e non smentite dalla relazione U.E.P.E., in cui si evidenziava che il condannato, pur manifestando consapevolezza dei fatti, se ne assumeva solo in parte la responsabilità.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione della misura alternativa, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame dei comportamenti attuali, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova (Sez. I n. 31420 del 2015; Sez. I n. 7873 del 2023).

Il vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica concretamente seguito dal soggetto e del percorso rieducativo avviato, indispensabile per formulare un giudizio sul reinserimento sociale, sul quale il Tribunale si è espresso in termini congrui (Sez. I n. 10586 del 2019; Sez. I n. 33287 del 2013; Sez. I n. 18388 del 2008). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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