Inammissibile il ricorso se la censura impone rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 33983 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione di elementi fattuali, incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, è inammissibile, perché introduce censure non consentite nel giudizio di legittimità. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato evidentemente decisivo. Non integra vizio di motivazione la decisione che neghi il beneficio in ragione delle modalità della condotta e della tipologia e delle caratteristiche dell’arma, quando l’argomentazione risulti esaustiva, lineare e priva di incongruenze logiche.

Il Fatto

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello di ventuno centimetri totali, di cui otto di lama. Ritenuta l’ipotesi della lieve entità e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di ottocento euro di ammenda, oltre spese processuali, con pena sospesa, confisca e distruzione del coltello in sequestro.

Avverso la decisione il condannato ha proposto appello, poi riqualificato in ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata assoluzione per carenza dell’elemento psicologico e l’omessa applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite. La difesa, in sostanza, invoca una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.

Quanto alla richiesta di assoluzione, il ricorrente si limita a rappresentare che si trattasse di un semplice coltello da cucina, asseritamente condotto nella pubblica via per una ragione lecita. Si tratta di deduzione che attinge il merito e non la correttezza del ragionamento probatorio.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio per cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato evidentemente decisivo, come affermato da Sez. III n. 34151 del 18/06/2018.

Nel caso concreto il Tribunale ha negato il beneficio in ragione delle modalità della condotta, della tipologia stessa del coltello e delle sue caratteristiche. A fronte di tali argomentazioni, esaustive e lineari, oltre che prive di incongruenze di carattere logico, la difesa spende argomentazioni reiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale.

Ne segue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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