Udienza anticipata: nullità assoluta solo se apertura e chiusura precedono l’ora fissata (Cass. pen. 22532/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 22532 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 7871/2026) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Anna Luisa Angela Ricci.

Il principio di diritto

“Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione […]. La nullità, dunque, si verifica solo nell’ipotesi in cui l’udienza si apra e si chiuda in orario antecedente a quello fissato nel decreto di citazione notificato, perché solo in tale ipotesi l’imputato e il difensore non sono stati messi nelle condizioni di presenziare e svolgere le difese” (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 22532/2026).

Il fatto

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Lucca, esclude un’aggravante e ridetermina la pena per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma 7, C.d.S.): l’imputato, fermato alla guida in stato di ebbrezza, si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo deduce la nullità dell’udienza (camerale, di discussione dell’opposizione all’archiviazione), celebrata in orario anticipato rispetto a quello fissato nel decreto di citazione. Con il secondo lamenta l’inutilizzabilità delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria con una bodycam, invocando la disciplina sulla protezione dei dati personali.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. Sul primo motivo, l’esame degli atti (consentito dall’error in procedendo) mostra che l’udienza, fissata per le 13.50, era iniziata alle 13.38 ma si era chiusa alle 13.56, in orario successivo a quello indicato, senza che l’imputato fosse comparso. La nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. per anticipazione dell’udienza si verifica solo quando l’udienza si apra e si chiuda prima dell’ora fissata, perché solo allora l’imputato e il difensore non sono posti in condizione di presenziare: nel caso concreto, terminando dopo l’orario, nessuna lesione del diritto di difesa si è realizzata.

Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva qualificato la videoripresa in luogo pubblico come prova atipica ex art. 189 c.p.p., rilevando che l’operante aveva avvisato della registrazione e che la bodycam era visibile; e aveva comunque fondato la responsabilità anche sulle dichiarazioni concordanti dei testi qualificati (alito vinoso, mancanza di equilibrio, simulazione del soffio nell’etilometro). Il ricorso non si confronta con questa autonoma ratio decidendi, omettendo di dimostrare la decisività della dedotta inutilizzabilità. Nel merito, le videoregistrazioni in luoghi pubblici eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, sono prove atipiche ex art. 189 c.p.p. (Sez. U n. 26795/2006), e le fonti normative richiamate in modo generico non ne escludono la legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia fissa un criterio pratico netto sull’anticipazione dell’udienza: non ogni scostamento dall’orario genera nullità, ma solo l’udienza che si apre e si chiude interamente prima dell’ora fissata, perché solo in quel caso la difesa è privata della possibilità di intervenire. Se l’udienza termina dopo l’orario indicato e l’imputato non compare, non vi è lesione del diritto di difesa. Sul piano probatorio, si conferma che le videoriprese in luoghi pubblici da parte della polizia giudiziaria sono prove atipiche ex art. 189 c.p.p.; e che il motivo di ricorso sull’inutilizzabilità di una prova è inammissibile se non dimostra la sua decisività rispetto alle altre autonome basi della condanna — qui le dichiarazioni testimoniali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *