Motivazione implicita sul diniego della sospensione condizionale e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 33984 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che investa la valutazione delle prove e la ricostruzione storica del fatto è inammissibile, perché sollecita un sindacato di merito non consentito al giudice di legittimità. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di un solo presupposto richiesto dall’art. 131-bis cod. pen., ove ritenuto decisivo. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ha dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da taglio e punta. Concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, l’imputato è stato condannato alla pena dell’ammenda, con confisca e distruzione del coltello in sequestro.
Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata assoluzione per errata valutazione delle prove, della omessa applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite. La difesa, quanto alla richiesta di assoluzione, si è limitata a rappresentare che il coltello sarebbe stato condotto sulla pubblica via per ragioni di lavoro: si tratta di doglianza che invoca una rivalutazione di elementi fattuali, incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ricordato che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato evidentemente decisivo, richiamando Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678. Il Tribunale ha negato il beneficio in ragione della presenza, a carico dell’imputato, di numerosi pregiudizi penali per reati anche gravi, circostanza evocativa della natura non episodica della condotta.
A fronte di tali argomentazioni, esaustive e lineari e prive di incongruenze logiche, la difesa ha speso censure reiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale.
Sulla sospensione condizionale della pena, punto sul quale la difesa lamentava un vuoto argomentativo, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino adeguatamente esplicitate nell’apparato motivazionale complessivamente considerato. Ha citato in proposito Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; e da ultimo Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096. Nel caso concreto il Tribunale ha fatto espresso riferimento ai precedenti penali gravanti sul soggetto, mostrando così implicitamente di ritenerlo non meritevole del beneficio.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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