Ricorso inammissibile se riproduttivo di censure di merito già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 34028 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, riproduca profili di censura versati in fatto e già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali abbiano fondato l’affermazione di responsabilità su un compendio probatorio lineare e credibile. Il giudizio negativo sulla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi sulla presenza di una pregressa condanna e sulle modalità della condotta, valutate ai fini del prognostico sulla futura astensione dal reato. La mancata declaratoria di prescrizione non è censurabile quando il termine applicabile, considerata la contestata aggravante e la recidiva specifica, risulti di gran lunga superiore a quello preteso.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino. Quest’ultima aveva affermato la penale responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di furto pluriaggravato.
La difesa deduce tre motivi: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina separatamente i tre motivi e ne rileva l’infondatezza. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché riproduttivo di profili di censura, versati in fatto, già adeguatamente vagliati dai giudici di merito. Questi ultimi hanno ritenuto l’assenza di dubbi alla luce del compendio probatorio, attribuendo rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, giudicate lineari e credibili e corroborate dalla deposizione di un teste.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte lo reputa manifestamente infondato, perché la censura reitera un preteso vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.
La Corte territoriale aveva evidenziato due elementi ostativi al beneficio: la presenza di una pregressa condanna per furto e le modalità della condotta, attuata approfittando dell’età avanzata della vittima, ricoverata in clinica. Da tali elementi il giudice di merito ha tratto un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. La difesa prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, poiché si procede per furto pluriaggravato: il termine di prescrizione, considerata anche la recidiva specifica, è di gran lunga superiore a quanto preteso in ricorso.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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