Falso grossolano e concorso nella falsificazione della patente (Cass. pen. Sez. VII n. 34036 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsificazione di documenti, il concorso morale nel reato di falso può desumersi dal possesso e dall’uso del documento contraffatto recante i dati personali dell’agente, quando risulti che questi non ha mai conseguito il titolo abilitativo: la formazione del falso non può che essere frutto del suo agire, non essendo sostenibile la tesi della predisposizione a sua insaputa mediante appropriazione illecita dei dati. Ai fini della configurabilità del falso grossolano e della conseguente non punibilità per inidoneità dell’azione, rileva la capacità del documento di ingannare la collettività: il falso è idoneo quando gli operatori non siano in grado di percepirne immediatamente la falsità, che emerga solo da successivi controlli presso la Motorizzazione Civile. La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo ove la motivazione del giudice di merito sia incongrua.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di falsificazione della patente di guida, in concorso con altri, e la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del proprio concorso morale nel reato, la mancata declaratoria di non punibilità per inidoneità dell’azione trattandosi di falso c.d. grossolano, e il diniego delle attenuanti generiche.
La questione centrale riguarda la possibilità di desumere la compartecipazione dell’imputato alla formazione del documento falso dal semplice possesso del titolo contraffatto recante i propri dati personali e dalla sua utilizzazione alla guida.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, il Collegio ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente sosteneva che il documento, recante la propria fotografia e i propri dati, fosse stato formato a sua insaputa mediante appropriazione illecita dei dati personali.
Tale tesi è stata considerata non sostenibile: l’imputato non aveva mai conseguito la patente di guida e, tuttavia, era stato trovato alla guida in possesso del documento con i suoi dati personali. Da ciò la Corte ha tratto la logica conseguenza che la formazione della patente falsa non poteva che essere frutto del suo agire, così confermando il riconoscimento del concorso morale nel reato di falsificazione.
Il secondo motivo, con cui si lamentava la mancata declaratoria di non punibilità per inidoneità dell’azione, è stato dichiarato inammissibile perché costituito da doglianze reiterative di profili già correttamente vagliati e disattesi dal giudice di appello. La corte territoriale aveva evidenziato come si fosse trattato di un falso idoneo a ingannare la collettività, atteso che gli operatori non erano stati in grado di avere, sin da subito, la certezza della falsità del documento, emersa invece solo a seguito di controlli presso la Motorizzazione Civile.
Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura concerneva il trattamento sanzionatorio e si scontrava con una congrua motivazione della corte territoriale, che aveva evidenziato l’assenza di qualsivoglia elemento positivamente valutabile, nonché la condotta dell’imputato che, in occasione del controllo, aveva tentato invano di nascondere la patente. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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