Il decreto di convalida del sequestro probatorio privo di motivazione è nullo (Cass. pen. Sez. 2 n. 12021 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. La motivazione deve includere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, non essendo esaustiva la sola indicazione della norma violata. Nella fase iniziale delle indagini, l’onere motivazionale può essere assolto con un modulo prestampato che richiami “per relationem” il contenuto del verbale, solo se i fatti per cui si procede risultino compiutamente descritti nel verbale stesso. È nullo il provvedimento che, come un semplice timbro, non dia conto del fumus commissi delicti e della necessità della res per l’accertamento del fatto illecito.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza – Sezione del Riesame aveva rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un motoveicolo, emesso dal pubblico ministero nell’ambito di un procedimento per l’ipotesi di reato di ricettazione. Il ricorrente aveva dedotto, in primo luogo, la carenza assoluta di motivazione del decreto e dell’ordinanza, che non avevano indicato il fumus e le esigenze probatorie. In secondo luogo, aveva eccepito il travisamento del materiale probatorio, sostenendo che il veicolo sequestrato era diverso da quello oggetto di denuncia per numero di telaio e procedura di immatricolazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di convalida. Nel fare ciò, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato in ordine alla finalità probatoria perseguita. Ha inoltre ricordato la giurisprudenza successiva che ha precisato come la motivazione debba contenere la descrizione della condotta e la relazione tra il bene e l’ipotesi di reato.
La Corte ha poi considerato l’eccezione basata sul principio secondo cui, nella fase iniziale delle indagini, il decreto di convalida può limitarsi a richiamare “per relationem” il verbale di sequestro. Tale deroga non è stata ritenuta applicabile al caso di specie, in quanto il fatto non risultava compiutamente descritto nel verbale. Il decreto di convalida, nella vicenda in esame, constava essenzialmente di un timbro apposto in calce al verbale con l’indicazione dell’art. 648 cod. pen.
La Suprema Corte ha quindi escluso che il principio richiamato dal Tribunale, relativo all’utilizzo di moduli prestampati idonei a esprimere le ragioni del vincolo, fosse pertinente. Tale principio si riferiva a un caso in cui il modulo conteneva l’indicazione dell’ipotesi di reato, dell’oggetto e delle finalità probatorie, elementi tutti assenti nel provvedimento oggetto di ricorso. L’assenza di motivazione ha comportato la nullità del decreto e la conseguente restituzione del mezzo all’avente diritto.
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Nota della Redazione
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