Inammissibili i ricorsi su dolo di morte e responsabilità per omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 34096 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile per la prima volta in cassazione la questione della responsabilità dell’imputato, quando con i motivi di appello sia stata contestata soltanto la qualificazione giuridica del fatto: opera la causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. Il controllo di legittimità sul dolo dell’evento-morte non consente di sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito: l’unicità del colpo, la parte del corpo attinta e la mancata prosecuzione dell’azione lesiva possono fondare, senza fratture logiche, il giudizio di omicidio preterintenzionale. Il mancato soccorso della vittima, pur rilevante in astratto, non rende di per sé manifestamente illogica la decisione, ove il ricorso non alleghi in modo autosufficiente l’elemento di prova travisato.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Avellino, aveva riqualificato come omicidio preterintenzionale il fatto contestato come omicidio volontario e aveva rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso il Procuratore generale di Napoli, dolendosi della mancata configurazione del dolo di morte, e l’imputato, contestando di essere stato autore del fatto e la propria presenza sul luogo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il ricorso dell’imputato, che investe a monte la responsabilità e non la qualificazione giuridica. Il motivo è inammissibile perché non era stato proposto in appello, dove era stata contestata soltanto la qualificazione giuridica del fatto: si applica l’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso è inammissibile, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
In ogni caso, il motivo è inammissibile anche per mancanza di specificità, perché si limita a dedurre l’assenza di elementi di prova a carico senza muovere una critica articolata al percorso logico delle decisioni di merito, che hanno invece indicato gli elementi attraverso cui è stata affermata la partecipazione dell’imputato all’azione criminosa.
Quanto al ricorso del Procuratore generale, i due motivi sono trattati congiuntamente perché sovrapponibili, entrambi dedicati alla qualificazione giuridica del fatto. L’argomento relativo alla lama a doppio filo e alla lesione dell’arteria femorale è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie non consentita in sede di legittimità: la sentenza ha tenuto conto di quella circostanza, ritenendola, in modo non manifestamente illogico, non decisiva per ricostruire il dolo dell’evento-morte.
La direzione finalistica della volontà è stata ricavata dall’unicità del colpo, dalla parte bassa del corpo attinta e dalla mancata prosecuzione dell’azione lesiva. Tali elementi, osserva la Corte, restituiscono una motivazione priva di fratture logiche, rientrante nel prudente apprezzamento del giudice di merito. La censura sulla rapidità dell’azione si risolve ancora in una richiesta di diversa lettura delle prove, mentre il vizio di illogicità manifesta non coincide con la mera possibilità di un’interpretazione alternativa dello stesso elemento di prova.
Il motivo sul comportamento successivo al reato è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo allegato né trascritto l’elemento di prova da cui dovrebbe ricavarsi il travisamento. Il mancato soccorso, infine, non ha capacità dimostrativa sufficiente a rendere manifestamente illogica la decisione, mentre le altre circostanze dedotte restano compatibili con una volontà offensiva meno grave. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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