Confisca per lottizzazione abusiva anche senza escussione dei testi a difesa (Cass. pen. Sez. III n. 37398 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, per il reato di lottizzazione abusiva, può essere disposta anche quando il reato sia estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, non potendo il processo proseguire, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., al solo fine di compiere tale accertamento. Non è ostativa la dedotta incompletezza dell’istruttoria dibattimentale per mancata assunzione delle prove a discarico, giacché il giudice può decidere sulla base degli atti acquisiti, in forza del potere di revoca delle prove ammesse divenute superflue. Il provvedimento di revoca è nullo per violazione del diritto di difendersi provando solo quando difetti di qualsivoglia motivazione sulla superfluità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e aveva ordinato la confisca di un terreno agricolo e dei soprastanti manufatti. La lottizzazione sarebbe stata realizzata mediante frazionamento e vendita per quote pro indiviso di un fondo in zona agricola, con successiva esecuzione di opere abusive; gli acquirenti dei singoli lotti avrebbero concorso nell’illecito.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il processo di primo grado si era chiuso all’udienza successiva a quella di apertura del dibattimento, senza l’assunzione delle prove testimoniali ammesse, sulla base della sola documentazione prodotta dal pubblico ministero. I ricorrenti lamentano l’incompletezza dell’istruttoria, la violazione del diritto di difendersi provando, l’insussistenza del reato e la sproporzione della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 13539 del 30.01.2020 (Perroni): la confisca per lottizzazione abusiva è compatibile con l’estinzione del reato solo se il fatto è stato accertato in un giudizio rispettoso del contraddittorio. Occorre quindi stabilire quando l’accertamento possa dirsi compiuto pur in presenza di un’istruttoria incompleta.
Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità: la dedotta incompletezza per mancata assunzione delle prove a discarico non è dirimente, perché il giudice può decidere sugli atti già acquisiti, in virtù del potere di revoca delle prove superflue. Il provvedimento di revoca è nullo solo se privo di motivazione sulla superfluità. La Corte cita Sez. III n. 8067 del 13.11.2024 (De Santis), Sez. III n. 42235 del 14.09.2023 (Gargano) e Sez. III n. 43235 dell’11.10.2023 (Estero), e ricorda che il diritto di difendersi provando incontra limiti compatibili con la ragionevole durata del processo.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto provata la lottizzazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sulla base di elementi precisi e congrui: il frazionamento e la vendita per quote di un fondo agricolo non edificabile, gli accatastamenti, le opere abusive, la strada di accesso e gli allacci alla rete pubblica. Gli atti notarili documentano la consapevolezza degli acquirenti della natura non edificabile del fondo. I ricorsi non indicano prove non acquisite potenzialmente idonee a infirmare tali conclusioni; le testimonianze dei notai e dei tecnici e la perizia sull’urbanizzazione non risultano decisive.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che il reato di lottizzazione abusiva, a consumazione alternativa, può essere commesso anche per colpa, non essendo necessario il dolo (Sez. III n. 15205 del 2019, Capuano; Sez. III n. 38799 del 2015, De Paola).
Infine, sul profilo della proporzionalità della confisca, le censure sono generiche: i ricorrenti non indicano le porzioni di lotto estranee all’attività lottizzatoria idonee a conservare autonomia. La Corte richiama Sez. III n. 2278 del 2019 (Russo) e Sez. III n. 3727 del 2020 (Santamaria). I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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