Inesistente il conflitto se il gip adotta la cautelare e lo solleva (Cass. pen. Sez. I n. 34095 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste un conflitto negativo di competenza, rilevante ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., allorché il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio da altra omologa autorità giudiziaria, anziché ricusare la cognizione del procedimento, disponga comunque la misura cautelare richiesta e contestualmente sollevi il conflitto. Nella materia cautelare il giudice per le indagini preliminari è titolare di una competenza funzionale collegata all’atto adottato, cosicché il compimento dell’atto assume funzione di stabilizzazione processuale e non determina alcuna situazione di stallo del procedimento. Una volta emesso il provvedimento richiestogli, il giudice non può domandare alla Corte di cassazione che si pronunci sulla propria competenza ex art. 28 cod. proc. pen.; resta valida ed efficace l’ordinanza del secondo giudice, se emessa nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari richiedeva il sequestro preventivo di una somma accreditata, mediante ricarica, su una carta prepagata, quale pagamento del prezzo del noleggio di un’autovettura offerto su un sito internet non corrispondente a un’attività commerciale effettivamente operante. La persona offesa era stata indotta all’operazione attraverso conversazioni telefoniche e scambio di messaggi.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, investito dell’istanza, si dichiarava incompetente per territorio e trasmetteva gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Quest’ultimo, con ordinanza del 22 maggio 2026, confermava il decreto di sequestro preventivo adottato d’urgenza e, con lo stesso provvedimento, sollevava conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., ritenendo che il luogo di commissione del reato ricadesse nella competenza di Cagliari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato pacifico: la configurazione della truffa aggravata contestata ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 640, secondo comma, n. 2-ter, e terzo comma, cod. pen. non è contestata dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto. Il nodo è quindi esclusivamente processuale e riguarda il rapporto tra competenza per territorio e adozione della misura cautelare.
Il Collegio esclude che nella specie sussista un conflitto di competenza. Nelle ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente da altra omologa autorità giudiziaria, anziché ricusare la cognizione del procedimento, applichi d’urgenza una misura cautelare, il compimento dell’atto assume una funzione di stabilizzazione processuale.
Il fondamento è nella competenza funzionale che, nella materia cautelare, lega il giudice all’atto processuale adottato. Il giudice è investito della competenza a pronunciarsi solo in funzione della decisione cautelare invocata dal pubblico ministero; ottenutala, il procedimento è destinato a proseguire, potendo l’accusa continuare a svolgere le indagini e ad adottare le determinazioni processuali che gli competono.
Il percorso argomentativo si salda su un precedente risalente, Sez. I n. 39874 del 3.10.2012, Confl. comp. in proc. Commisso, secondo cui non sussiste conflitto negativo di competenza quando il giudice ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione, applichi comunque una misura cautelare, perché il compimento dell’atto non determina una situazione di stallo. L’opzione è stata poi ribadita da Sez. I n. 13083 del 3.3.2020, Confl. comp. in proc. Hoxha, e da Sez. I n. 13988 del 28.2.2020, Confl. comp. in proc. Insabato.
Da ultimo il principio è stato recepito dalle Sezioni Unite, che in Sez. U n. 19652 del 15.01.2026, Confl. comp. in proc. Bruno, hanno affermato che non sussiste conflitto negativo di competenza quando il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta di applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, restando valida ed efficace l’ordinanza del secondo giudice se emessa nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cit.
Ne discende che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania avrebbe dovuto limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento, sollevando il conflitto ex art. 28 cod. proc. pen., senza emettere alcun provvedimento cautelare, che, una volta adottato, ha determinato la stabilizzazione della competenza davanti alla stessa autorità giudiziaria. Il conflitto va pertanto dichiarato insussistente, con restituzione degli atti al giudice che lo ha sollevato.
Nota della Redazione
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