Particolare tenuità del fatto non rilevabile d’ufficio dal giudice di pace (Cass. pen. Sez. VII n. 34176 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice in assenza di una deduzione specifica della difesa. Il decisum di improcedibilità presuppone, difatti, la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa e, dunque, una partecipazione delle parti non compatibile con una pronuncia officiosa. Ne deriva che la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenuità del fatto, non prospettata nei gradi di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Sul piano processuale, il motivo di ricorso che riproponga la questione risulta inammissibile per novità della censura.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dal giudice di pace del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere violato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. La sentenza di condanna è stata impugnata davanti alla Corte di cassazione.

Con un primo motivo il ricorrente ha censurato la decisione per non avere riconosciuto il giustificato motivo, assumendo di avere documentalmente offerto la giustificazione insieme alla propria condizione di indigenza. Con un secondo motivo ha dedotto l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza sul giustificato motivo. La censura è ritenuta di estrema genericità: il ricorrente non indica quale documento sia stato sottoposto alla cognizione del giudice di merito, né da quale elemento questi avrebbe dovuto desumere la sostanziale inesigibilità della condotta lecita. La condizione di indigenza, inoltre, risulta soltanto affermata in ricorso e non comprovata.

Il secondo motivo è dichiarato parimenti inammissibile. La Corte rileva che non risulta in alcun modo che la causa di non punibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 sia stata espressamente richiesta davanti al giudice di merito.

Sul punto la Corte ribadisce il principio per cui, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice in assenza di deduzione specifica della difesa. Ai fini del decisum di improcedibilità si richiedono, infatti, la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa e, quindi, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa.

Da tale premessa discende la conseguenza processuale: la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. La Corte richiama, sul punto, Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 – 01.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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