Ricorso inammissibile per motivi generici e pedissequamente reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 24202 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, quanto al giudizio di responsabilità, si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti. Sono parimenti generici, per indeterminatezza, i motivi che, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, non indicano gli elementi posti a base della censura, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La dedotta incensuratezza e la stabilità lavorativa non costituiscono, da sole, elementi sufficienti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14/11/2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di cassazione per la verifica della specificità e dell’ammissibilità dei motivi proposti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che deduce vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, e lo ritiene manifestamente infondato. Il motivo si basa su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.
Quanto al secondo e al terzo motivo — concernenti rispettivamente la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche — la Corte li ritiene entrambi generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, i motivi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata e non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Con specifico riferimento al secondo motivo, il ricorrente si duole delle ragioni del diniego senza chiarire quali sarebbero gli indicatori di tenuità che la Corte distrettuale, che ha motivato sul punto esponendo le proprie ragioni, avrebbe pretermesso.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che la dedotta incensuratezza non è, di per sé, elemento sufficiente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né può assumere rilievo decisivo la stabilità lavorativa, trattandosi di elemento non idoneo, da solo, a giustificare la concessione del beneficio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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