Continuazione tra reato associativo e reati fine non programmabili (Cass. pen. Sez. VII n. 34173 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica di concreti indicatori e la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali al momento della commissione del primo. Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ah origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due distinte condanne: quella riportata con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 maggio 2006, irrevocabile il 9 ottobre 2007, per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., e quella riportata con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 7 febbraio 2012, irrevocabile il 24 marzo 2012, per omicidio aggravato anche dall’art. 7 legge n. 203 del 1991.

Il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso, valorizzando il lasso di tempo intercorso tra l’adesione al sodalizio e la commissione dell’omicidio, determinato da ragioni estemporanee e non esistenti al momento iniziale della condotta partecipativa. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2026 il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il costante orientamento sull’art. 81, secondo comma, cod. pen., secondo cui l’identità del disegno criminoso esige che l’agente abbia unitariamente deliberato una serie di condotte, e non si risolve nella generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta secondo le occasioni esistenziali. Sul piano probatorio la Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione — anche in sede di esecuzione — richiede la verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non basta la presenza di taluno di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

I giudici di legittimità precisano che tali indicatori devono essere apprezzati dal giudice di merito e che il relativo accertamento è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.

Nel caso concreto la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione in ragione della distanza temporale tra l’adesione al sodalizio e l’omicidio, determinato da ragioni estemporanee. Il ricorrente ha articolato censure essenzialmente confutative, incentrate sulla collocazione dell’ideazione dell’omicidio in epoca prossima all’adesione, ma l’assunto è manifestamente infondato: prossima all’adesione è la commissione dell’attentato per vendicare il quale l’omicidio fu commesso, non l’ideazione di quest’ultimo, della quale non è indicata alcuna precisa epoca di insorgenza.

La Corte richiama quindi l’arresto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur rientrando nelle attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ah origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, o comunque non immaginabili al momento iniziale dell’associazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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