Partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico anche in assenza di struttura complessa (Cass. pen. Sez. 3 n. 16170 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma la misura cautelare personale quando le censure sulla gravità indiziaria non si confrontano con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato e si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto. La veste di partecipe ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, determinando un durevole rapporto. Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile, cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. La differenza dello scopo personale o dell’utile che i singoli partecipi si propongono non è ostativa alla configurabilità del reato associativo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta dal difensore dell’indagato, confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. La misura riguardava la provvisoria incolpazione di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1) e numerosi reati-fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, contestati in concorso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, con i quali ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per ciascun reato fine e per la ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il proprio consolidato orientamento, richiamando Sez. 6, n. 20377 del 2009, secondo cui sono inammissibili le censure che non si confrontano con i passaggi argomentativi dell’ordinanza impugnata in punto di gravità indiziaria e che si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto. Nel caso di specie, il ricorrente ha opposto una diversa chiave di lettura del compendio indiziario – videoriprese, intercettazioni telefoniche e ambientali – senza specificamente contestare le ragioni poste a fondamento della decisione.
Con riguardo ai reati-fine, il Tribunale aveva motivato la sussistenza dei gravi indizi con riferimento a ciascun capo, evidenziando, per esempio, le chiare immagini delle videoregistrazioni che ritraevano l’indagato occultare lo stupefacente nel pluviale della propria abitazione, la consegna di sostanza stupefacente documentata dalla videosorveglianza, e il rinvenimento in flagranza di rilevanti quantitativi di droga. La Corte ha ritenuto tale motivazione scevra da illogicità manifesta, rilevando come l’arresto in flagranza per detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente confermasse la corretta lettura degli elementi probatori già acquisiti.
Quanto alla partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha condiviso l’apprezzamento del Tribunale, che aveva desunto il contributo dell’indagato dalle conversazioni intercettate, nelle quali un altro soggetto lo descriveva come persona essenziale alla vita associativa, capace di garantire la vendita di circa 250 grammi di sostanza ogni due-tre giorni, e dal fatto che l’indagato aveva reclutato altri soggetti dediti allo spaccio. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la partecipazione al sodalizio può essere riconosciuta al soggetto che assicuri un durevole rapporto di fornitura o acquisto delle sostanze, anche in assenza di una struttura organizzativa complessa (cfr. Sez. 6, n. 566 del 2015 e Sez. 5, n. 11899 del 1997).
Alla luce di tali elementi, la Corte ha escluso che la condotta dell’indagato potesse essere ricondotta ad un mero rapporto sinallagmatico tra fornitore e acquirente, rilevando la piena adesione al sodalizio e l’essenzialità del suo apporto per il proseguimento dell’attività criminale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e con trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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