Proroga del 41-bis: inammissibile il ricorso sui vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34178 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge n. 354/1975 sono deducibili dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., esclusivamente i vizi di violazione di legge. Resta estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione, che pure il Tribunale di sorveglianza è tenuto a svolgere in sede di reclamo. Ne consegue che il ricorso che lamenti carenze, illogicità o apparenza del percorso giustificativo del provvedimento, pur formalmente proposto ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., introduce in realtà censure di merito e va dichiarato inammissibile. L’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata costituisce apprezzamento di merito che può fondarsi anche su elementi non sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già poste a base del regime.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto al regime detentivo differenziato, impugna dinanzi alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, in data 12.03.2026, ha rigettato il reclamo avverso il decreto di proroga del regime speciale. Il provvedimento si fonda sul ruolo assunto dal condannato nell’ambito di un sodalizio criminale tuttora operante, sulla sussistenza di elementi significativi del mantenimento dei legami e sull’assenza di segnali di dissociazione o di recupero dei valori di legalità nel corso della detenzione.
La difesa deduce, con un unico motivo, la violazione di legge per omessa valutazione dell’attualità delle condizioni applicative del regime, la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte riqualifica anzitutto la censura. Il motivo, pur formalmente proposto ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., non investe profili di violazione di legge ma lamenta carenze motivazionali, illogicità e ricostruzione del fatto: si denunciano, in sostanza, vizi della motivazione, giacché il ricorso replica gli elementi già esaminati dal giudice del reclamo, ossia la risalenza nel tempo dei reati e l’intervenuta confessione delle proprie responsabilità.
Il Collegio richiama la regola processuale dettata dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.: avverso il provvedimento emesso in materia possono essere denunciati dinanzi alla Corte di cassazione solo vizi di violazione di legge. La Corte precisa però che il controllo del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione e alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. I n. 18434 del 23.04.2021, Mulè, Rv. 281361).
Il diverso perimetro dei due giudizi segna la sorte del ricorso. Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del regime (Sez. I n. 2660 del 09.10.2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).
Ne deriva che, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nel sodalizio, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei legami e della possibilità di coltivarli, nonché sull’assenza di elementi positivi emersi in costanza di detenzione in ordine a un’eventuale dissociazione, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga.
Il provvedimento impugnato contiene valutazioni congrue sulla mancata cessazione della capacità di mantenere i collegamenti con il sodalizio, ancora operante secondo recenti operazioni di polizia, e sull’assenza di qualsiasi cambiamento effettivo delle logiche e dei comportamenti criminali di appartenenza. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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