Associazione mafiosa nuova e metodo mafioso: necessaria l’esteriorizzazione (Cass. pen. Sez. V n. 40754 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di stampo mafioso di nuova costituzione, autonoma rispetto al sodalizio storico di provenienza, la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. richiede l’accertamento dell’esteriorizzazione del metodo mafioso, non potendosi desumere la forza intimidatrice dalla sola replica del modello organizzativo della “casa madre”. L’esteriorizzazione costituisce una condotta positiva, desumibile dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nella norma incriminatrice, e può assumere forme peculiari quando il sodalizio operi in settori economici, quali le false fatturazioni mediante società cartiere, che non implicano interlocuzioni diffuse con soggetti esterni. In tali ipotesi essa può realizzarsi attraverso condotte minacciose, anche silenti, o aggressive, finalizzate all’acquisizione del predominio nel settore economico preso di mira, restando ferma la necessità di una compiuta analisi delle concrete modalità di atteggiarsi della forza intimidatrice, dell’assoggettamento e dell’omertà.

Il Fatto

Nell’ambito di indagini avviate sin dal 2019 su una società fallita coinvolta in un sistema di frode fiscale e riciclaggio internazionale, il pubblico ministero aveva contestato a un indagato, quale concorrente esterno in associazione di stampo mafioso, di aver messo a disposizione del sodalizio società utilizzatrici e una cartiera estera per la distribuzione dei proventi delle fatturazioni per operazioni inesistenti.

Il Tribunale del Riesame, in riforma del provvedimento genetico, aveva riqualificato il capo associativo da art. 416-bis cod. pen. a art. 416 cod. pen., ritenendo il sodalizio autonomo rispetto alle cosche calabresi di provenienza e carente la proiezione esterna del metodo mafioso. Da qui la declaratoria di nullità della custodia in carcere per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla stessa contestazione provvisoria, che definisce il sodalizio operante nel Bresciano come caratterizzato da autonomia programmatica, operativa e decisionale rispetto alle altre cosche ‘ndranghetistiche. Ne deriva l’inapplicabilità del principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui, per le strutture delocalizzate, il reato è configurabile anche in difetto di esteriorizzazione della forza intimidatrice quando emerga il collegamento con la struttura “madre” e il modulo organizzativo ne replichi i tratti distintivi. Trattandosi di nuova associazione autonoma, devono invece sussistere tutti gli elementi qualificanti il sodalizio mafioso.

Il collegio richiama la ricostruzione delle Sezioni Unite n. 36958 del 2021, secondo cui cardine della fattispecie è la forza di intimidazione, che deve connotare la struttura in sé e proiettarsi all’esterno in un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile. La tipicità del modello risiede infatti nel metodo mafioso, la cui esteriorizzazione va accertata come condotta positiva, con traduzione dell’intimidazione in atti specifici riferibili a uno o più soggetti.

La Corte non esclude in astratto che sodalizi dediti quasi esclusivamente a delitti fiscali possano essere sussunti nella fattispecie, poiché il programma dell’associazione mafiosa può essere volto ad acquisire il controllo di attività economiche, anche circoscritte a un unico settore. Le forme di esteriorizzazione, però, si atteggiano in modo peculiare proprio quando l’attività si svolge in ambiti cartolari o informatici, che non richiedono interlocuzioni diffuse con soggetti esterni. Pretendere in tali casi un’intimidazione diffusa equivarrebbe ad affermare che il fenomeno mafioso non possa operare in detti ambiti.

Su queste premesse il ricorso è rigettato sul primo motivo: il Tribunale del Riesame ha congruamente escluso il collegamento con la compagine storica e l’esteriorizzazione della carica intimidatoria, non potendo questa ravvisarsi nella sola intimidazione verso sodali della preesistente associazione, né nell’episodio ai danni di un ristoratore, non valorizzato nell’ordinanza genetica e recuperato solo ex post. Il pubblico ministero non ha sviluppato un percorso argomentativo specifico sulla esteriorizzazione del metodo.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024, e conferma la valutazione del Riesame sull’insussistenza delle esigenze cautelari derogatorie. L’apprezzamento in fatto delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; nella specie le argomentazioni del provvedimento impugnato risultano logiche e congrue.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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