Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31600 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, realizzata attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Ne deriva che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata, è inammissibile, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 ottobre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale, per l’assenza della recidiva nel biennio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, ha di fatto reiterato le medesime considerazioni critiche già vagliate dal giudice di secondo grado.
Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il Collegio ha evidenziato come contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione sia il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.
Ne consegue che il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È pertanto inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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