Pene accessorie tributarie commisurate alla pena principale senza motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 40787 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La durata delle pene accessorie temporanee per le quali la legge stabilisce un termine minimo, massimo o uno soltanto di essi deve essere determinata dal giudice in concreto secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata automaticamente alla durata della pena principale ex art. 37 cod. pen. La statuizione sulla durata delle pene accessorie esige autonoma motivazione, non potendosi desumere meccanicisticamente dalla misura della pena detentiva inflitta. Le fattispecie di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 e all’art. 9 del dlgs n. 471 del 1997 restano distinte: integra il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili la condotta relativa a scritture di cui è obbligatoria la conservazione, desumibile dal rinvenimento dei duplicati presso i destinatari degli atti.

Il Fatto

Il Tribunale aveva assolto il contribuente dal reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, contestato per avere occultato, in qualità di libero professionista, documenti contabili obbligatoriamente conservabili relativi agli anni di imposta dal 2014 al 2019. La Corte di appello, su ricorso della Procura generale, ha ribaltato l’esito, rilevando che il professionista aveva emesso fatture in quegli anni e che quindi sussisteva l’obbligo di conservazione di una copia. Il giudice di secondo grado ha dichiarato la penale responsabilità, disapplicato la recidiva e irrogato una pena detentiva superiore al minimo edittale, commisurando a essa la durata delle pene accessorie previste dall’art. 12 del dlgs n. 74 del 2000.

Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato la violazione di legge e il difetto di motivazione per avere la Corte territoriale qualificato come reato una condotta che rientrerebbe nel illecito amministrativo di cui all’art. 9 del dlgs n. 471 del 1997; dall’altro la determinazione acritica e automatica della durata delle pene accessorie, in assenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. Il reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 sanziona la distruzione o l’occultamento di scritture contabili e documenti obbligatoriamente conservabili quando ne deriva impossibilità o maggiore difficoltà di verificare la situazione reddituale. Si tratta di fattispecie distinta da quella dell’art. 9, comma 2, del dlgs n. 471 del 1997, che punisce in via amministrativa chi rifiuta di esibire, dichiara di non possedere o sottrae all’ispezione documenti, anche non obbligatori, dei quali risulti certa l’esistenza.

Il discrimine è duplice: la sanzione penale riguarda solo documentazione di cui è necessaria la conservazione, mentre quella amministrativa attiene anche a documenti non soggetti a tale obbligo; la fattispecie penale si articola nelle sole condotte di distruzione o occultamento, laddove l’illecito amministrativo concerne comportamenti diversi dalla distruzione e dall’occultamento. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 1441 del 2018 e Sez. III n. 19106 del 2016.

Quanto alla prova dell’occultamento, il Collegio conferma il principio secondo cui il rinvenimento presso il terzo destinatario di uno dei due esemplari della fattura, documento obbligatoriamente conservabile, induce a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro esemplare presso l’emittente sia conseguenza di distruzione o occultamento. Richiama Sez. III n. 3729 del 2025 e Sez. III n. 41683 del 2018. La Corte territoriale ha correttamente applicato tale principio, desumendo la formazione dei documenti dalla presenza delle fatture attive presso i clienti.

E’ invece fondato il secondo motivo. La durata delle pene accessorie per le quali la legge fissa, in misura non fissa, un limite minimo e uno massimo, o uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., non rapportata alla durata della pena principale ex art. 37 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso tale autonoma valutazione, facendo esclusivo riferimento alla pena detentiva irrogata.

Nel descritto limite la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, ferma restando la definitività dell’affermazione di penale responsabilità. Nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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