Archiviazione per particolare tenuità del fatto anche senza richiesta del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. V n. 34289 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, settimo comma, Cost., avendo carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su posizioni soggettive dell’imputato. Il giudice per le indagini preliminari può archiviare il procedimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. anche in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero, a condizione che il contraddittorio sia preventivamente garantito e che le parti siano poste in grado di prendere posizione sul tema. La mancata osservanza delle forme dell’art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen. non determina alcun vulnus al diritto di difesa quando questo risulti concretamente assicurato dal tempestivo invito alle parti ad interloquire. L’art. 420 quater cod. proc. pen. non è applicabile alla fase delle indagini preliminari, riferendosi al solo processo.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di un indagato per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il giudice, non condividendo la tesi del pubblico ministero, ha fissato l’udienza camerale ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., prospettando sin dal provvedimento di fissazione la possibile applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

L’indagato, tramite difensore di ufficio, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo la nullità dell’ordinanza per essere stata emessa per ragioni diverse da quelle prospettate dal pubblico ministero, la carenza di motivazione e l’incostituzionalità dell’art. 420 quater cod. proc. pen. per la mancata estensione della sentenza di non doversi procedere all’indagato irreperibile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso. L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità, pur non assumendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e incide in via definitiva su posizioni soggettive dell’imputato. L’iscrizione del provvedimento nel certificato penale, prevista dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 313/2002, conferma la diretta incidenza della decisione e fonda l’interesse concreto del destinatario ad impugnarla. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 38954 del 2019 e Sez. II n. 38645 del 15.10.2025.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte ha ricostruito la sequenza processuale: il giudice, nel fissare l’udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., aveva precisato di non condividere la tesi del pubblico ministero e di poter argomentare ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. All’udienza camerale le parti sono state invitate a concludere anche in relazione a un’eventuale pronuncia di particolare tenuità e i difensori, incluso quello dell’indagato, hanno ribadito le proprie richieste senza opporsi.

La Corte ha quindi aderito all’orientamento secondo cui il giudice può archiviare per particolare tenuità anche senza richiesta del pubblico ministero, purché il contraddittorio sia garantito. Richiama Sez. II n. 38645 del 15.10.2025, Sez. V n. 24704 dell’11.06.2025 e Sez. V n. 16138 dell’8.02.2024. Tale indirizzo è preferito a quello più restrittivo di Sez. VI n. 6959 del 16.01.2018. Il provvedimento non è un atto “a sorpresa”: il tema era stato posto sin dalla fissazione dell’udienza e nuovamente richiamato nel corso della stessa.

Infondata è la tesi secondo cui il giudice non potrebbe anticipare il proprio giudizio. La possibilità di invitare le parti su temi non prospettati risponde proprio all’esigenza di scongiurare decisioni “a sorpresa”. Il potere trova espressione nel principio del contraddittorio e in specifiche norme, come l’art. 506, comma 1, cod. proc. pen., e a fortiori opera nella fase delle indagini preliminari, caratterizzata da intrinseca fluidità. Non sussiste un contrasto giurisprudenziale attuale che giustifichi la rimessione alle Sezioni unite.

Quanto agli altri motivi, la Corte ha escluso ogni vulnus al diritto di difesa dell’indagato irreperibile: lo status comporta la rappresentanza da parte del legale ex art. 159, comma 2, cod. proc. pen., e nel caso concreto il difensore d’ufficio è stato regolarmente avvisato, ha partecipato tramite sostituto e ha depositato memoria scritta. L’art. 420 quater cod. proc. pen. non è applicabile, riferendosi al solo processo e non al procedimento, come già affermato da Sez. V n. 24495 del 21.03.2017. La scelta legislativa di circoscrivere al processo la sentenza di non doversi procedere per irreperibilità non è irragionevole, contemperandosi con l’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. e con il potere del giudice di ordinare l’imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. L’eccezione di costituzionalità è manifestamente infondata. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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