Competenza territoriale per reato permanente iniziato all’estero criterio art 9 cpp (Cass. pen. Sez. IV n. 34309 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza per territorio relativa a reati permanenti la cui consumazione abbia avuto inizio all’estero e sia proseguita nel territorio nazionale, trova applicazione il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e non la regola dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., che presuppone l’individuazione di una località iniziale nel territorio dello Stato. Il passaggio alla frontiera costituisce soltanto il momento di introduzione della sostanza in Italia, non l’inizio del trasporto. Qualora il luogo di compimento della prima condotta non sia identificato o identificabile, la competenza si radica presso il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato rinviato a giudizio, con decreto di giudizio immediato, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per avere trasportato e detenuto, in concorso con altri, sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata in un veicolo, con funzione di staffetta a bordo di un secondo automezzo.
Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato; la Corte di appello di Roma, in parziale riforma, aveva ridotto la pena e sostituito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice procedente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la competenza del Tribunale di Velletri, sostenendo che essa andrebbe radicata presso il Tribunale di Imperia, luogo di ingresso della sostanza nel territorio nazionale, individuato al valico di Ventimiglia. Il ricorrente invoca l’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di reato permanente.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in alternatività formale tra loro, perdono individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza e siano dirette a un unico fine: se consumate senza soluzione di continuità, rilevano come condotte plurime di un unico reato e, per la competenza, occorre riferirsi al luogo di consumazione della prima di esse. Vengono citate Sez. III n. 8999 del 2019 e Sez. IV n. 9496 del 2008.
Quanto ai reati permanenti commessi in parte all’estero, il criterio dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. opera solo se la condotta ha avuto inizio in una individuata località nazionale e sia proseguita all’estero. Quando invece la consumazione inizia all’estero e prosegue in Italia, si applica la regola suppletiva dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione. La Corte richiama in proposito Sez. III n. 37166 del 2016, Sez. IV n. 8665 del 2010, Sez. III n. 48816 del 2023 e Sez. IV n. 31522 del 2023.
Applicando tali principi, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il passaggio alla frontiera di Ventimiglia rappresenti solo il momento di introduzione della droga in Italia, non l’inizio del trasporto, avvenuto in precedenza e in località sconosciuta. La competenza è stata quindi radicata presso il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, coincidente con il sequestro della sostanza. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato.
Il secondo motivo, relativo all’inutilizzabilità dei dati estrapolati dal cellulare sequestrato a terzi in assenza di avvisi, è respinto richiamando il principio per cui, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l’accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi. La doglianza sulle conversazioni ottenute senza provvedimento del giudice è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il terzo motivo, sulle attenuanti e sulle aggravanti, è inammissibile perché generico. L’istanza di detenzione domiciliare sostitutiva e di lavori di pubblica utilità è tardiva, essendo stata proposta per la prima volta in legittimità. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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