Inammissibile il travisamento della prova in caso di doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 8254 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione avverso sentenza di condanna, quando ricorra una situazione di doppia conforme di merito, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo in presenza di specifiche condizioni: il giudice di appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, deve avere richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure entrambi i giudici del merito devono essere incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite. Il travisamento, inoltre, deve presentarsi in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, e deve essere tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Ne consegue l’irrilevanza degli eventuali errori di valutazione del significato probatorio che tali caratteristiche non abbiano.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 28/03/2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania del 16/10/2023 ed esclusa la recidiva, applicava all’imputato, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui lamentava travisamento della prova in riferimento alla riconducibilità dello stupefacente alla propria persona, sostenendo di non essersi mai avvicinato al fusto che lo conteneva, essendo stato fermato prima dai militari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha muovono dall’osservazione che, in punto di affermazione della responsabilità, ci si trova in presenza di una «doppia conforme» di merito. Il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, preso atto delle censure, è giunto alla medesima conclusione.

Tale situazione si proietta sulla possibilità di dedurre il vizio di travisamento della prova. In caso di doppia conforme, il vizio è deducibile in cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite. Il ricorso è del pari ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il Collegio ha precisato che il travisamento deve avvenire in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. La deduzione deve avere un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione o di altro elemento di prova e quello tratto dal giudice, di guisa che il travisamento sia tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Nel caso di specie, le risultanze probatorie e la loro valutazione non appaiono ictu oculi travisate. La sentenza impugnata chiarisce che i militari, una volta entrati nel casolare, trovavano l’imputato nell’atto di spostare il fusto contenente le buste di marijuana e di estrarre i bidoncini ove erano occultate altre buste di stupefacente. Si tratta di circostanze di fatto non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità, da cui entrambi i giudici del merito hanno inferito l’implausibilità della tesi difensiva. Il ricorso non si confronta, inoltre, con l’ulteriore circostanza del rinvenimento, nell’autovettura, della macchina per il sottovuoto con buste identiche a quelle utilizzate per confezionare lo stupefacente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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