Nessuna nullità se nomina difensore fiducia segue decreto fissazione udienza convalida (Cass. pen. Sez. I n. 12736 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di fissazione dell’udienza di convalida del fermo deve essere notificato al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità all’atto della fissazione dell’udienza, e non anche all’avvocato che acquisti solo successivamente tale veste. Con l’emissione dell’avviso si cristallizza, infatti, la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Ne consegue che, in caso di nomina formalizzata dopo la notificazione dell’avviso, il difensore scelto dall’indagato ha il diritto di intervenire all’udienza, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data. Non è pertanto configurabile alcuna nullità dell’ordinanza di convalida quando l’udienza si sia tenuta alla presenza del difensore di fiducia, ritualmente avvisato il solo difensore designato d’ufficio.
Il Fatto
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza del 18 ottobre 2024, ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di sei indagati in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 3 lett. a) e b) e 3 lett. b), d.lgs. 286 del 1998.
Avverso l’ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 97 e 558 cod. proc. pen., per la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida al difensore di fiducia, essendosi l’udienza celebrata alla presenza del difensore in precedenza designato di ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi infondati. Il motivo unico verte sulla dedotta nullità dell’ordinanza per mancata notifica dell’avviso di fissazione al difensore di fiducia nominato dagli indagati.
Dagli atti, come riconosciuto nello stesso comune atto di ricorso, risulta che all’atto del fermo e nei momenti immediatamente successivi gli indagati non avevano nominato alcun difensore e che, pertanto, era stato loro designato un difensore d’ufficio. Il difensore designato di ufficio, poi presente in udienza, è stato tempestivamente avvisato della celebrazione dell’udienza; la nomina del difensore di fiducia è sopravvenuta solo nel corso della stessa.
Su queste premesse la Corte esclude la configurabilità di alcuna nullità. L’udienza si è regolarmente tenuta in presenza del difensore di fiducia. L’avviso a quest’ultimo non era dovuto, poiché la nomina, intervenuta dopo l’adozione del decreto di fissazione dell’udienza camerale, non può considerarsi tempestiva.
Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan) e dalle Sezioni Unite n. 8 del 06/07/1990 (Scarpa), secondo cui l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità all’atto della fissazione e non anche all’avvocato che acquisti solo successivamente tale veste, perché con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Nella stessa linea sono richiamate Sez. VI n. 27059 del 27/05/2008 (Skuqi), proprio in tema di udienza di convalida, e Sez. I n. 20788 del 03/03/2009 (Romeo).
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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