Confisca diretta e prescrizione: necessario l’accertamento di responsabilità (Cass. pen. Sez. III n. 40793 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca già disposta con la sentenza di primo grado, il giudice dell’impugnazione che dichiari il reato estinto per prescrizione è tenuto, ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a procedere all’accertamento della responsabilità dell’imputato prima di confermare la misura. Tale disposizione è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, sia diretta sia per equivalente. Non è sufficiente il richiamo al parametro dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che si fonda sulla sola assenza dell’evidenza dell’innocenza. La conferma della confisca diretta motivata con la mera elencazione degli elementi di prova raccolti in primo grado, senza valutazione argomentata e senza confronto con i motivi di gravame, integra motivazione apparente.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato, amministratore di una società, responsabile del delitto di cui agli artt. 2 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000, per essersi avvalso di fatture relative a operazioni inesistenti, disponendo la confisca diretta e per equivalente. La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie e la sola confisca per equivalente, ma confermando la confisca diretta.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando l’omessa motivazione sulla responsabilità e sulla natura dei beni confiscati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha riunito i motivi e li ha ritenuti fondati nei primi due, con assorbimento degli ulteriori. Il nodo è la conferma della confisca diretta da parte del giudice di appello, che, dichiarato estinto il reato, ha mantenuto la misura senza pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato.
La Corte ricorda che, in presenza di una confisca già disposta in primo grado, grava sul giudice dell’impugnazione un onere di accertamento nel merito che discende direttamente dall’art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile anche alla confisca tributaria. Il giudice di appello, viceversa, ha utilizzato il solo parametro dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., fondato sulla mera assenza dell’evidenza dell’innocenza.
Tale principio si salda con l’orientamento che attribuisce al proscioglimento nel merito, in caso di prova contraddittoria o insufficiente, una prevalenza sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità. La Corte richiama il precedente Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010, Campolongo, nonché la conferma legislativa offerta dall’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen..
Il rinvio operato dalla Corte territoriale a quanto riportato nella sentenza di primo grado è stato giudicato una motivazione apparente: la mera elencazione del materiale probatorio, senza indicazione argomentata dei passaggi motivazionali e senza confronto con i motivi di gravame, non assolve l’onere imposto dalla norma. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, e i precedenti Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Vassallo e Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco.
Ne deriva l’annullamento della sentenza limitatamente alla conferma della confisca diretta, con rinvio alla Corte di appello di Roma perché proceda all’accertamento degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e, solo se positivo, valuti i presupposti per il mantenimento della misura.
Nota della Redazione
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