Trattenimento missive di detenuto in 41-bis: motivazione e specialità dell’art. 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 40714 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il trattenimento della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime differenziato è legittimo quando l’Autorità giudiziaria dà conto, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, della sussistenza di un pericolo concreto per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, desunto dal contenuto delle missive. Tra la disciplina del visto di censura prevista dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. e quella del visto di controllo dell’art. 18-ter Ord. pen. sussiste un rapporto di specialità: la seconda si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dalla prima. Il provvedimento che dispone o nega la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatorio, è sottratto a ogni forma di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in regime speciale, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento della Corte di appello che aveva disposto il trattenimento di due missive a lui indirizzate. Il Tribunale ha confermato la misura sulla base della caratura criminale del reclamante e del contenuto delle lettere, ritenuto criptico e riferibile a materiali edili, a soggetti e modalità di recupero e a misure indicate in una piantina allegata.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’illegittimità della riunione dei procedimenti, il vizio di motivazione in ordine alle ragioni del trattenimento e l’omessa pronuncia sulla richiesta, formulata in via subordinata, di inoltro parziale delle missive. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge complessivamente il ricorso, qualificando i motivi come in parte inammissibili e in parte infondati. Il primo motivo è inammissibile: i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti a ogni impugnazione, secondo il precedente Sez. III n. 37378 del 09/07/2015.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 18-ter Ord. pen. individua le limitazioni alla libertà e segretezza della corrispondenza, i presupposti, i tempi, le autorità competenti e i meccanismi di tutela; la limitazione più intensa consiste nell’inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo. La disposizione non indica in modo specifico le ragioni del trattenimento, ma la giurisprudenza di legittimità, vista la connessione con il visto di censura, ne ammette l’adozione quando dall’esame dei contenuti emerga un pericolo concreto per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica (Sez. I n. 51187 del 17/05/2018; Sez. V n. 32452 del 22/02/2019).

Tale disciplina è derogata dall’art. 41-bis Ord. pen., nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, che al comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza. L’uso di un termine diverso da quello dell’art. 18-ter non ha impedito la sostanziale assimilazione dei concetti, poiché entrambi rimandano all’esame della missiva da parte dell’Autorità preposta. Ne deriva un rapporto di specialità: nei confronti dei detenuti in regime speciale, l’art. 18-ter si applica solo per gli aspetti non disciplinati dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e).

La Corte richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2022, che ha segnalato come il legislatore non abbia chiarito il rapporto tra le due discipline, riconoscendo la corrispondenza a un’interpretazione costituzionalmente orientata dei precedenti di legittimità: la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, ai sensi dell’art. 15 Cost., solo con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, specificamente motivato sui presupposti dei commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter Ord. pen.

Nel merito, il provvedimento impugnato rispetta tali principi: il Tribunale ha dato conto, con motivazione adeguata, delle ragioni del trattenimento, in considerazione del contenuto delle missive, relative all’acquisto di materiale edile, alle modalità di pagamento e a una piantina con misure ritenute lesive della sicurezza e dell’ordine pubblico. L’obbligo motivazionale è stato rispettato e le censure difensive, in gran parte rivalutative, non scalfiscono l’argomentare del giudice. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato quale parte delle missive avesse chiesto di inoltrare. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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