Retrodatazione custodia cautelare e anteriore desumibilità degli indizi (Cass. pen. Sez. IV n. 40812 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza successiva richiede che l’autorità giudiziaria fosse già in grado di desumere, e non soltanto di conoscere, la specifica significanza processuale degli elementi, intesa come loro idoneità a fondare una richiesta di misura per il reato connesso. Il compendio indiziario deve già manifestare la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione probatoria. La mera ipotesi investigativa, dai contorni ignoti e non univoci, non integra gli indizi richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. L’apprezzamento del giudice di merito sulla ricostruzione del quadro indiziario è censurabile solo per illogicità evidente.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, era destinatario di una prima ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Velletri, nell’ambito di un distinto procedimento, per fatti di stupefacenti. Successivamente il Gip di Roma adottava una seconda ordinanza, sempre in materia di custodia, per il delitto associativo.
Il difensore proponeva appello cautelare deducendo la retrodatazione dei termini, sul presupposto che gli elementi posti a fondamento della seconda misura fossero già desumibili dagli atti al tempo della prima. Il Tribunale del riesame rigettava l’appello. Ricorreva allora per cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione su quattro argomenti del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della retrodatazione, ricostruendo l’ambito applicativo della seconda ipotesi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. La norma, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 408 del 2005, opera come rimedio rispetto a una scelta indebita dell’autorità giudiziaria che abbia procrastinato l’adozione della misura o l’inizio del secondo procedimento, o lo abbia tenuto separato dal primo.
Il Tribunale del riesame, osserva la Corte, ha escluso l’operatività della retrodatazione con motivazione lineare e priva di cadute logiche. Esso ha accertato che, all’epoca della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi idonei a fondare il successivo titolo cautelare: soltanto la informativa finale della polizia giudiziaria, successiva alla prima misura, aveva consentito una lettura organica degli elementi dimostrativi della partecipazione al sodalizio.
La Corte valorizza i fatti sopravvenuti: l’arresto di due coindagati e il sequestro di ingenti quantitativi di sostanza, che hanno orientato l’indagine verso l’ipotesi associativa. Le informative anteriori, al contrario, avevano prospettato una mera ipotesi investigativa su un gruppo organizzato dai contorni ancora ignoti e non univoci.
Il principio di diritto richiamato è quello secondo cui la anteriore desumibilità esige che l’autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non semplicemente di conoscere, la specifica significanza processuale degli elementi, già dotati di autonoma portata dimostrativa (sul punto, Sez. IV n. 16343 del 29.03.2023). Il ricorso non scalfisce dunque la coerenza logica e cronologica della motivazione impugnata e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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